Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3944 del 19/02/2018
Civile Decr. Sez. 6 Num. 3944 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
sul ricorso 15738-2016 proposto da:
FERCREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.,
persona del legale
in
rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA L. SPALLANZANI n. 22/A, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO NUZZO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
COOPCOSTRUTTORI
SOCIETA’
COOPERATIVA
del
legale
A.R.L., in
persona
rappresentante
pro-tempore,
2018
domiciliata in
ROMA, VIA ANGELO SECCHI n.
19
9, presso lo
elettivamente
studio dell’avvocato ATTILIO
Data pubblicazione: 19/02/2018
ZIMATORE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 435/2016 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il
14/03/2016.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SOTTOSEZIONE PRIMA
DEC RETO
Roma,
RG 15738/16
9 • àd
FERCREDIT Servizi Finanziari Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio NUZZO del Foro di Roma ed
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo sito in Roma, via L. Spallanzani n.22/A, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro:
COOPCOSTRUTTORI Soc. Coop. a R.L. , rappresentata e difesa dall’Avv. Attilio ZIMATORE, con
domicilio in Roma presso il proprio Studio sito in via Angelo Secchi n.9, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
CONTRORIC’ORRENTE
avverso:
sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 435/2016 depositata in data 14/03/16.
IL PRESIDENTE
letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’alt 391 cpc come modificato dalla
d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese stante l’accettazione da parte del controricorrente;
la corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Coordinatore
sul ricorso proposto da: