Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3944 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3944 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 15687-2009 proposto da:
SOCIETA’ ARTIGIANA SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA LAGO TANA 16 INT. 22 SC 8/A, presso lo
studio dell’avvocato PATTI ALESSANDRO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PATTI PIETRO (DETTO PIERO)
2013

giusta delega a margine;
– ricorrente –

3648

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 19/02/2014

S’I’ATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 66/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata
il 05/05/2008;

udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Sicilia, con sentenza n. 66/28/08 depositata
il 5.5.2008, in parziale riforma della decisione della CTP di

avverso l’avviso di irrogazione della sanzione, ex art. 3, co 3, del
DL n. 12 del 2002, per l’impiego di due lavoratori irregolari. Per
quanto ancora interessa, i giudici d’appello, dopo aver affermato
che l’atto era motivato, hanno ritenuto che la contribuente non
aveva dimostrato che il rapporto di lavoro fosse iniziato in epoca
successiva al 10 gennaio dell’anno in cui il lavoro irregolare era
stato constatato.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la
contribuente con tre motivi. Depositata la relazione ex art 380
bis cpc, e disposta con ordinanza in data 24.5.2012 la
rinnovazione della notifica, l’Agenzia delle Entrate non ha
depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità della
memoria, tardivamente depositata, solo, il giorno precedente la
data fissata per l’udienza.
2. Col primo motivo, la ricorrente eccepisce il difetto di
giurisdizione del giudice tributario, per esser competente il
giudice

ordinario,

per

effetto

della

declaratoria

d’incostituzionalità (Corte Cost. n. 64 del 2008) dell’art 2, co 1,
del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla

i

Enna, ha rigettato il ricorso proposto dalla S.r.l. Artigiana,

giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni,
irrogate da uffici finanziari, che conseguano a violazioni di
disposizioni non aventi natura tributaria. 3. L’eccezione è

perpetuatio iurisdictionis va esclusivamente riferito all’effetto
abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge e
non si applica all’effetto di annullamento dipendente da
dichiarazioni di incostituzionalità, ma tale principio va
contemperato con quello secondo cui l’efficacia retroattiva delle
sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale si arrestano di
fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione. Ne
consegue che quando, come nella specie, la sentenza della Corte
costituzionale sia intervenuta nel corso di un giudizio in cui si
era già formato il giudicato implicito sulla giurisdizione -non
avendo la ricorrente soccombente, in parte, nel merito in primo
grado, impugnato sul punto la pronunzia- l’eccezione di
giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità è,
appunto, inammissibile (Cass. SU n. 28545 del 2008; S.U. n.
2067 del 2011; da ultimo, in caso analogo, Cass. n 17056 del
2013).
5. Col secondo motivo, deducendo la violazione degli artt.
3 della 1 n. 241 del 1990, 7 della 1 n. 212 del 2000 e del diritto di
difesa, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica
la Suprema Corte se l’atto di irrogazione sanzioni notificato alla
ricorrente con indicazione della data di una visita ispettiva

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inammissibile. 4. E’, bensì, vero che il principio della

erronea, senza alcuna motivazione e senza allegazione del
suddetto verbale ispettivo, possa integrare l’obbligo di
motivazione di cui all’art 7, comma 1°, 10 L 212/2000 e dall’art

del quesito di cui all’art. 366 bis cpc, applicabile ratione
temporis.

Questa Corte (Cass. n. 3530 del 2012) ha,

condivisibilmente, precisato che, in relazione ad una censura in
diritto, il quesito assolve alla funzione di integrare il punto di
congiunzione tra la soluzione del caso specifico e l’enunciazione
del principio giuridico generale, e non può, pertanto, esser
generico e teorico, né consistere in una semplice richiesta di
accoglimento del motivo, ma deve esser calato nella fattispecie
concreta, onde far comprendere dalla sua sola lettura, l’errore
asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola
applicabile. 7. Nella specie, la ricorrente, piuttosto che indicare
gli errori di diritto in tesi compiuti dai giudici d’appello e
prospettare le soluzioni giuridiche, a suo avviso, corrette per la
soluzione del caso, si limita a formulare un mero interpello per di
più riferito, in modo diretto, all’atto di irrogazione delle
sanzioni, invece che alle statuizioni della decisione impugnata.
8. Va, ad abundantiam, rilevato che anche l’intero contenuto del
motivo è volto a censurare, pure prospettando profili nuovi (in
relazione alla presunta differenza di data dell’atto prodromico)
ed in modo non autosufficiente (in quanto non ne riporta il
contenuto), l’atto d’irrogazione delle sanzioni, invece della

3

3 legge 1990 n. 241”. 6. Il motivo è inammissibile per inidoneità

sentenza impugnata (che aveva ritenuto soddisfatto il contestato
requisito motivazionale, in quanto gli atti richiamati “erano già
conosciuti ed in possesso del contribuente”), in contrasto con la

richiede la cassazione devono presentare, a pena
d’inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e
riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. n. 17125 del
2007).
9. Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 111 Cost., formulando il seguente quesito “Dica la
Suprema Corte se in un procedimento tributario per irrogazione
sanzioni per l’assunzione di lavoratori non risultanti da libri
matricola e da altre scritture obbligatorie il Giudice possa trarre
elementi di prova dalle dichiarazioni di terzi (lavoratori) rese
all’Autorità ispettiva”. 10. Il motivo è infondato. Dopo aver
rilevato che la ricorrente era onerata di provare che l’assunzione
irregolare aveva avuto inizio in una data diversa da quella
presunta ex lege n. 73 del 2002, la CTR ha affermato che “tale
prova non è stata fornita neanche in questo grado di giudizio”,
costituendo le dichiarazioni rese dai due lavoratori “semplici
elementi indiziari”, inidonee, da sole, a superare l’anzidetta
presunzione. Così opinando i giudici d’appello, piuttosto che
affermare un principio di diritto diverso da quello, corretto,
richiamato in seno al ricorso, si sono limitati a valutare la
concludenza del materiale probatorio loro sottoposto: le relative

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giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si

sk.”SENT:7.

^:”7.1 1>°I11,

conclusioni, attenendo al merito della pretesa, sono incensurabili
in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.
11. Il ricorso va, in conclusione, respinto. 12. Non va

parte intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.

provveduto sulla spese, in assenza di attività difensiva della

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