Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3944 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24085-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE,

120, presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE 02438750586, REGIONE LAZIO;

– intimate –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1550/37/2014 del 18/02/2014 della Commissione

Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato della parte ricorrente Andreicich Vipsania, che si

riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.R. di iscrizione ipotecaria e delle prodromiche cartelle di pagamento, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, ribadendo la validità di tutte le cartelle di pagamento, degli atti di intimazione ed anche dell’iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione mentre le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo – con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61 – è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 cit. decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (cfr. di recente ex multis Cass. 6 – 5, Ordinanza n. 1786 del 29/01/2016).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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