Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3944 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17485-2017 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARATONA 54, presso lo

studio dell’avvocato MARIA MANSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANPIERO CIPOLLETTA;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avocato FAUSTA DE

DOMINICIS;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale di Benevento di dichiarare il fallimento della s.r.l. (OMISSIS), assumendo di esserne creditrice per la somma complessiva di Euro 141.504,14, come attestato dal decreto ingiuntivo n. 1086/2012 del 26/9/2012.

Ha altresì assunto la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice in ragione dei dati esposti nel bilancio al 31/12/2014; pure ha assunto il concorso di tutti i presupposti di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a) e b); ha rilevato, ancora, che l’ammontare dei debiti scaduti era senz’altro superiore all’importo di cui al combinato disposto dalla L. Fall., artt. 1 e 15.

Con sentenza 108/2016, il Tribunale di Benevento ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS).

2.- La società (OMISSIS) ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa.

Per quel che ancora interessa in questa sede, (OMISSIS) ha dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare il fallimento in quanto, in primo luogo, dai bilanci degli anni 2013 e 2015 emergeva una rilevante riduzione della sua esposizione debitoria. In secondo luogo, il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) non aveva evidenziato i tentativi della società di ripianare il debito prendendo contatti con la s.r.l. Campania Service “alla quale la (OMISSIS) aveva ceduto pro soluto il credito”.

3.- Con sentenza 12 giugno 2017, la Corte di Appello di Napoli ha respinto il reclamo.

Ha rilevato che la cessione di credito pro soluto, che avrebbe privato il fallimento ricorrente della titolarità della pretesa azionata con il ricorso, risultava indimostrata dal momento che il documento, che ne costituirebbe prova, consisteva in una comunicazione proveniente dalla s.r.l. Campania Service, indirizzata alla società reclamante, nella quale la prima società si dichiarava cessionaria del ramo d’azienda della s.a.s. Vigi, e dunque di soggetto il cui legame con la s.r.l. (OMISSIS) (assunto cedente) non risultava provato.

La Corte Territoriale ha pertanto rilevato che il credito vantato dal Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), fondato sul decreto ingiuntivo, è da ritenersi sufficiente, in ragione del suo importo e del notevole lasso di tempo da cui è sorto – si tratta di forniture effettuate nel 2011-, ad attestare l’incapacità della s.r.l. (OMISSIS) di far fronte con regolarità alle sue obbligazioni. Tale conclusione è confermata – si è aggiunto anche dal sostanziale arresto dell’attività di impresa emergente dai bilanci prodotti.

4.- Avverso l’indicata sentenza ricorre la s.r.l. (OMISSIS) nei confronti del Fallimento della società e della curatela del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), articolando un unico motivo di cassazione della stessa.

La curatela del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) resiste con controricorso.

5.- Nell’unico motivo di ricorso, intestato nell’art. 360 c.p.c., n. 5, si assume la contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonchè omesso esame di punto decisivo della controversia consistente nella cessione pro soluto del credito della s.r.l. (OMISSIS).

Ad avviso della ricorrente, se i giudici del merito avessero proceduto a un più approfondito esame delle risultanze documentali prodotte, avrebbero concluso che la s.r.l. (OMISSIS) non aveva titolo per chiederne il fallimento, dal momento che dal 2013 era scomparsa dalla lista dei fornitori-creditori.

Come risulta dal rogito del notaio del (OMISSIS) (OMISSIS) di repertorio, la (OMISSIS) s.r.l. aveva ceduto il ramo d’azienda del quale era titolare – in uno ai crediti, ivi compreso quello vantato verso l’istante, per complessivi Euro 2.535.980,35 pro soluto alla Vigi s.r.l. Questa società, a sua volta, con successiva cessione di ramo d’azienda aveva ceduto pro soluto l’intero ramo con i relativi crediti e debiti alla Campania service s.r.l., la quale era divenuta creditrice della attuale ricorrente. Questa circostanza emergeva anche dai bilanci, da cui risultava che fosse la Campania Service s.r.l. ad essere creditrice dell’importo che illegittimamente la curatela del fallimento (OMISSIS) ha posto a fondamento della sua istanza di fallimento. Pertanto, legittima creditrice dell’importo risultava essere la Campania service s.r.l. e non la Curatela del Fallimento (OMISSIS). Peraltro, la curatela del fallimento (OMISSIS) era a conoscenza di tali cessioni (quella operata a vantaggio della s.r.l. Vigi e la successiva a favore della s.r.l. Campania Service) dal momento che ne ha richiesto la revocatoria.

Collegato alla mancanza di titolo utilmente azionabile, si assume poi il difetto di legittimazione attiva a proporre l’istanza di fallimento, atteso che la mancanza di titolarità del credito comporta che la curatela del fallimento in nessun modo potrebbe arrogarsi il diritto di azionarlo.

Da ultimo, si rileva che il malfunzionamento del servizio di posta elettronica certificata, già dedotto in sede di reclamo, non ha consentito di sollevare tali eccezioni in sede di giudizio prefallimentare.

6.- Il motivo non può essere accolto.

In relazione al profilo della censura riguardante il difetto della notificazione per mezzo di posta elettronica certificata, la Corte d’Appello di Napoli ha effettuato un accertamento di fatto, attestante l’avvenuta notificazione della sentenza dichiarativa, che non può essere censurato in sede di legittimità.

In relazione alla prova della avvenuta cessione pro soluto del credito, poi, vengono introdotti elementi di fatto nuovi, tra cui i rogiti notarili attestanti la cessione del ramo d’azienda. Tali allegazioni sono inammissibili in sede di giudizio di legittimità.

7.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida complessivamente in Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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