Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3943 del 11/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10435-2018 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI B. SNC DI B.G. & C.,
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 1, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO VOLANTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RENATO TOPPAN;
– ricorrente –
contro
3F IMMOBILIARE SRL, in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso
lo studio dell’avvocato LEONARDO GNISCI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DOMENICO CHINELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2104/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 28/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’impresa costruzioni edili B. snc propone ricorso per cassazione contro 3F Immobiliare srl, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28.9.2017, che ha rigettato l’appello a sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda attorea, l’aveva condannata al pagamento di Euro 29.503,86 oltre accessori e spese in relazione ad un contratto di appalto ed alle risultanze peritali.
La ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, illogicità della motivazione conseguente a travisamento di prova, risultanze della consulenza preventiva e del computo metrico; 2) omesso esame di fatto decisivo, riconoscimento dell’importo di Euro 10.100 per la realizzazione delle recinzioni; 3) violazione degli artt. 1661 e 2697 c.c.; 4) violazione dell’art. 2967 c.c., risultanze della ctu.
Le parti hanno presentato memorie.
In ordine al primo motivo va ricordato che, a seguito della riformulazione della norma, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge.
Il secondo motivo è infondato nel riferimento all’avvenuto riconoscimento da parte del consulente di parte trattandosi di fatto storico non decisivo.
Le prime due censure, anche nella tecnica espositiva di riproduzioni fotostatiche di documenti, richiedono un inammissibile riesame del merito.
Le ulteriori censure sono assertive, non argomentate e non risolutive.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200 di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 155 ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019