Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3942 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3942 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17643-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3641

LA BODEGUITA DEL MEDIO DI CONTESSI SERGIO & C. SAS;
– intimato

avverso la sentenza n.

69/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
03/06/2008;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

R.G. 17643/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n.
69/66/08, depositata il 3.6.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Brescia n. 23/14/2005, che, in parziale accoglimento del ricorso della società La Bodeguita del
Medio di Contessi Sergio & C. s.a.s. averso l’avviso di irrogazioni sanzioni ai sensi dell’art. 3 1.
73/2002, per l’impiego di due lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori., per

2.154,24 tenendo conto dell’effettivo orario di lavoro dei due dipendenti.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 360, n. 1, c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
14/5/2008, n. 130, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle
sanzioni irrogate dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
obbligatorie;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con
l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,rilevando come, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 14472005, era onere del datore di lavoro produrre documentazione idonea a
provare la durata del rapporto di lavoro;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con gli
artt. 2697 e 2700 cc, 2727 e 2728 in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,non avendo fornito la società
alcuna prova circa l’effettivo periodo di lavoro svolto dai lavoratori irregolari, non potendo
assurgere ad elementi di prova le sole dichiarazioni verbali, rese in via extraprocessuale, dai
lavoratori in nero;
d) omessa motivazione circa un punto decisivo è controverso, ai sensi dell’articolo 360, numero
cinque, c.p.c.,con riferimento alla ritenuta durata temporale degli irregolari rapporto di lavoro, non
avendo la società fornito alcuna prova al riguardo.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.

1

€31.116,80, a seguito di ispezione Inps in data 6.7.2003,riduceva l’imnporto della sanzione a €

In relazione al primo motivo, se è vero infatti che a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui
attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli
Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura
fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario (Cass. S.U. 15846/2008), la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una

seguito della decisione di merito pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in
punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte
Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato
l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del
rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dalla Agenzia che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza
del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere
un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ.
2. Gli ulteriori motivi, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.

2

situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a

La sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4

dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
3

luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte

Nel caso di specie non sono state ritenute sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di
lavoro le sole dichiarazioni dei dipendenti, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano
ritenere plausibile tale affermazione, avendo, tuttavia, la CTR ridotto l’importo della sanzione
avendo tenuto conto, con valutazione di merito, dell’effettivo orario di lavoro dei due dipendenti
Nella fattispecie la Ctr ha confermato la decisione di primo grado che aveva rilevato che “la
sanzione dal 200% al 400% ….va applicata sul “costo del lavoro” (retribuzione diretta e oneri
contrattuali, esclusi gli oneri sociali) previsti dai CCNN per l’effettiva durata di impiego dei
circoscritto che va dall’inizio dell’anno alla data di constatazione”
La CTR ha fondato la decisione, oltre che sulle dichiarazioni dei lavoratori anche sul verbale di
constatazione dei verificatori che hanno “chiaramente indicato i soggetti interessati, il periodo di
…e il tipo di rapporto intercorso tra le parti” senza alcun riferimento alle sole dichiarazioni dei
lavoratori, avendo evidentemente svolto altre indagini.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 13.12.2013

lavoratori con la limitazione che tale costo deve essere determinato in un massimo periodo

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