Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3942 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 26/04/2010, dep. 18/02/2011), n.3942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34123-2006 proposto da:
DOLOMITI BUS SPA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZIMONDI MAURIZIO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI BELLUNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 61/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 31/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PETRETTI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria del Veneto ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Belluno nei confronti della Dolomiti Bus s.p.a. negando il diritto al rimborso dell’IRAP per la parte avente per base di calcolo i contributi regionali per le aziende di trasporto.
La Dolomiti Bus ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Con il primo motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 446 del 1996, artt. 11 e 11 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell’art. 12 disp. gen. e della L. n. 289 del 2002, art. 5. Assume la ricorrente che la L. n. 446, artt. 11 e 11 bis non annoverano nella base di calcolo i contributi in questione, che la L. n. 289 del 2002, art. 5 non è interpretativo e quindi non è retroattivo, che l’art. 12 disp. gen. e lo statuto del contribuente escludono la retroattività delle norme tributarie. Il motivo è infondato.
Sulla questione proposta con il motivo le Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 21749 del 2009 hanno stabilito che: In tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.
In relazione alla Regione Veneto questa Corte ha precisato con sentenza 13155 del 2010 che: In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell’entrata in vigore della L.R. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, art. 32-bis, introdotto con la L.R. 1 febbraio 2001, n. 4, art. 14 che ha specificamente destinato i contributi al ripiano delle spese di personale, correlandoli quindi a componenti negative non ammesse in deduzione, ai sensi del D.P.R. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. c) e, di conseguenza, escludendoli dalla determinazione della base imponibile, D.Lgs. n. 446 cit., ex art. 11, comma 3.
In conclusione trattandosi nella specie di annualità anteriore al 2001 i contributi regionali concorrevano a formare la base di calcolo dell’IRAP. Il secondo motivo è assorbito.
Le novità della giurisprudenza sono motivo per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011