Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3942 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6316/2009 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLFELICE

30, int. 2, scala unica, presso lo studio dell’avvocato ACCOTI ANDREA

VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 355/2008 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARI,

depositata il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

è presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE IGNAZIO.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1- Con ricorso notificato il 3 marzo 2009 G.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 aprile 2008 dal Tribunale di Castrovillari che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cassano Ionio, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Cassano Ionio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una buca aperta sulla strada percorsa con la propria autovettura.

Il Comune intimato non ha espletato attività difensiva.

2- Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente fondato. Con esso il ricorrente denuncia violazione – falsa applicazione di norme di diritto, che poi indica soprattutto nell’art. 345 c.p.c., comma 3, assumendo che il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere e valutare una documentazione non prodotta tempestivamente in primo grado e la cui inammissibilità egli aveva ritualmente eccepita. Formula apposito quesito di diritto. Lo stesso Tribunale afferma di avere posto a fondamento della propria decisione la documentazione “prodotta dalle parti nel corso del presente e del precedente grado di giudizio”, senza peraltro motivare in ordine all’ammissibilità di quella prodotta nel giudizio d’appello. L’art. 345 c.p.c., comma 3 consente i nuovi mezzi di prova in appello solo ove il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Nell’uno e nell’altro caso il giudice d’appello è tenuto a motivare le ragioni che l’hanno indotto ad ammettere la prova. Questi principi valgono anche per le produzioni documentali (Cass. n. 8202 e 8203 del 2005).

3. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 2051 c.c., ma, inammissibilmente, non formula il necessario quesito di diritto, nè il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare le ragioni degli asseriti vizi di motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il primo motivo del ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato, mentre il secondo va dichiarato inammissibile; visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA