Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3942 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16638-2019 R.G. proposto da:

D.V.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Domenico CASAMASSIMA, ed

elettivamente domiciliato in Roma, al viale SS. Pietro e Paolo, n.

50, presso lo studio legale dell’avv. Claudio TOMASSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3410/03/2018 della Commissione Tributaria

Regionale della PUGLIA, depositata in data 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la C.T.R. della Puglia respingeva l’appello del contribuente avverso un avviso di pagamento delle accise dovute dal contribuente D.V.M. in relazione ad acquisti di oli minerali per autotrazione di origine ellenica, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base delle risultanze di indagini del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della G.d.F. della Puglia, cui faceva seguito l’instaurazione nei confronti del predetto contribuente e di altri soggetti di un procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione staccata di Taranto, che, riformando la statuizione di condanna adottata dal Tribunale penale di Taranto, dichiarava l’intervenuta prescrizione dei reati contestati.

Sosteneva la CTR che l’avviso di pagamento impugnato non si fondava sulla sentenza penale di primo grado, di condanna del contribuente per i retati fiscali contestatigli, “bensì sulle risultanze probatorie emerse a seguito dell’attività di P.G., svolta dalla Guardia di Finanza, che hanno evidenziato un complesso meccanismo di frode finalizzato alla commercializzazione ed immissione in consumo di prodotti petroliferi in evasione di imposta” e che l’atto impositivo andava confermato in quanto “il D.V. non ha mai contestato, nel merito, le risultanze di tali indagini, limitandosi a dedurre nel ricorso introduttivo la non definitività della sentenza penale di condanna pronunciata dal tribunale di primo grado, e ad invocare, in seguito, la prescrizione pronunciata ai fini penali, come se quest’ultima potesse spiegare automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario” stante il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario.

Avverso tale statuizione il D.V. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 330 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, e del D.L. n. 90 del 2014, art. 49, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, censurando la sentenza impugnata là dove la CTR aveva affermato che “Ad oggi l’utilizzo della posta elettronica certificata non è applicabile quale modalità di notifica dei ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie. Pertanto, l’appello proposto dinanzi a codesta Commissione, deve ritenersi inammissibile, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, che, non contempla le modalità di notifica a mezzo PEC”.

2. Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha affatto dichiarato inammissibile il ricorso d’appello perchè notificato a mezzo PEC. Invero, l’affermazione censurata non è della CTR ma dell’Agenzia, di cui la CTR ha riportato i passi, peraltro tra virgolette nella parte relativa allo svolgimento del processo (pag. 5 della sentenza) mentre la motivazione della sentenza inizia a pag. 6 con l’incipit “La Commissione osserva”.

3. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 115 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonchè “l’error in iudicando commesso dalla CTR in riferimento al “titolo” posto a base dell’avviso di pagamento impugnato”.

4. Il motivo è manifestamente inammissibile sotto diversi profili. Innanzitutto per la evidente inestricabile commistione dei vizi denunziati, in violazione del precetto di specificità dei motivi di cassazione. Invero, il ricorrente deduce cumulativamente il vizio di violazione di norme di diritto e di norme processuali, nonchè il vizio logico di motivazione, accomunati inestricabilmente nell’esposizione del motivo, come emerge evidente dal rilievo che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la violazione delle disposizioni censurate conseguirebbe all’errata valutazione del contenuto dell’avviso di pagamento, che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto essere fondato sulle risultanze dell’attività di polizia giudiziaria e non, invece, sulla sentenza penale di primo grado. Il motivo, pertanto, difetta del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa l’ontologica distinzione tra i vizi in questione, ed in particolare tra quello di violazione di legge e di motivazione, ripetutamente ribadita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo in Cass. n. 4773 del 2017) secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (cfr. Cass. S.U. n. 10313 del 2006; conf. Sez. 1, n. 4178 del 2007; sez. lav. n. 7394 del 2010).

5. L’incertezza del parametro di legittimità denunciato dal ricorrente determina, ex se, l’inammissibilità del motivo, non essendo alla Corte demandato il compito di ricercare quale sia la effettiva critica mossa dalla parte alla sentenza impugnata, e non potendo ritenersi ricompreso nel compito di nomofilachia assegnato al Giudice di legittimità anche l’individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., e dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata (cfr. Cass. n. 4610 del 2016, che richiama Cass. Sez. 3, n. 18242 del 2C)03; Sez. 1, n. 22499 del 2006, con specifico riferimento al caso in cui il ricorrente non aveva indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e non aveva formulato censure specifiche contro di esse; Sez. 1, n. 5353 del 2007; Sez. 3, n. 18421 del 2009; Sez. 1, n. 19443 del 2011 e Sez. 3, n. 3248 del 2012).

6. A ciò aggiungasi che ulteriore motivo di inammissibilità è da rinvenirsi nel difetto di autosufficienza del motivo per avere il ricorrente omesso la trascrizione integrale dell’avviso di pagamento impugnato.

7. Il motivo è inoltre inammissibile là dove il ricorrente deduce un vizio logico di motivazione precluso dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., (c.d. doppia conforme) e perchè dedotto con riferimento alla formulazione ante riforma del 2012.

8. E’ altresì inammissibile là dove deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., posto che “una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 1129 del 2019).

9. Il pure prospettato difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata è infondato perchè la CTR esprime una chiara ratio decidendi, peraltro neppure contestata, ovvero che il ricorrente non aveva “mai contestato, nel merito, le risultanze di tali indagini, limitandosi a dedurre nel ricorso introduttivo la non definitività della sentenza penale di condanna pronunciata dal tribunale di primo grado, e ad invocare, in seguito, la prescrizione pronunciata ai fini penali, come se quest’ultima potesse spiegare automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario”.

10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA