Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3942 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15109-2015 proposto da:

C.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARONCINI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOZZA ANGELO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6662/20/2014, emessa il 12/12/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il

15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Avv. C.M.S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Lombardia che il 15 dicembre 2014 ha riformato la decisione della CTP-Milano che ha accolto la domanda del contribuente diretta a ottenere l’annullamento della cartella emessa per l’omesso versamento dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2009. Il fisco resiste con controricorso.

Il ricorrente esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata in regime di mono-committenza, senza forme di partecipazione alle relative spese e senza propri dipendenti o collaboratori.

La decisione di discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529), laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Tale parametro orientativo non risulta rispettato dal giudice regionale ove si consideri che, dal tenore del ricorso per cassazione e della sentenza d’appello, è pacifico che il contribuente svolga l’attività di avvocato in regime di mono-committenza rispetto allo Studio Legale Diodà, suo singolo cliente, alla cui organizzazione non pare contribuire atteso che, secondo l’accertamento di fatto compiuto dallo stesso giudice regionale, il ricorrente “collabora con lo studio organizzato di altro professionista, percependo un fisso cospicuo mensile, avvalendosi di detto studio”. Ed ancora, la CTP-Milano, con accertamento non smentito dalla CTR-Lombardia, afferma che il contribuente “ha… svolto la sua attività di avvocato senza essere il responsabile di una organizzazione e senza l’impiego di beni strumentali…eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione non avvalendosi in modo non occasionale di collaboratori”.

Tali essendo gli elementi di fatto acquisiti al processo e non smentiti dalla sentenza d’appello e dalle difese erariali, manifesta è la falsa applicazione delle norme di diritto sostanziali che regolano la materia nella vincolante interpretazione datane da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento in forma semplificata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva della parte contribuente può essere immediatamente accolta. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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