Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3942 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8265-2018 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA N.

80, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SAVONA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUGLIELMO FRIGENTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2312/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.P. propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 31.1.2018 che ha respinto l’appello a sentenza del Giudice di Pace, che aveva respinto l’opposizione per la violazione dei limiti di velocità di Km/h 50, accertati in Km/h100 ed escluso lo stato di necessità e la prova, incombente sull’opponente, dell’imminente pericolo di vita e della impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza della persona.

Il ricorrente denunzia: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 4, agli artt. 54 e 59 c.p. perchè aveva ricevuto una telefonata dalla madre e quale medico si era recato presso il proprio padre di età avanzata ed il Tribunale ha errato nell’indicare la giusta direzione del percorso; 2) omessa, insufficiente motivazione, mancata assunzione della prova testimoniale.

Le generiche censure sono inammissibili.

La prima non tiene conto della consolidata giurisprudenza sullo stato di necessità inteso come pericolo imminente alla vita (ex multis, Cass. n. 14286/2010).

Quanto alla coscienza e volontà della violazione, come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire; la stessa Corte Costituzionale ha precisato con sentenza n. 364 del 1988 come debba tenersi presente che l’ignoranza “vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità”, come non può ritenersi nella specie, mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi.

Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92).

Entrambe le censure non tengono conto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che limita la possibilità di impugnazione all’omesso esame di fatto decisivo e controverso.

A seguito della riformulazione della norma, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Sussistono le condizioni per applicare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 700 di cui 200 per esborsi, nonchè 500 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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