Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3941 del 29/02/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3941 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

per rinuncia

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.G.B. s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale notarile, dagli Avv. Nicola Poli e Francesco Cavaliere;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del direttore generale

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
controrícorrente
avverso la sentenza n. 1452/2009 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 29 ottobre 2009.

2 ff. c’ 116

Data pubblicazione: 29/02/2016

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2016 dal Consigliere relatore dott. Alberto Giusti;
uditi l’Avv. Francesco Cavaliere e l’Avvocato dello Stato

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
Ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza
depositata in data 29 ottobre 2009, ha respinto l’appello proposto dalla s.r.l. S.G.B. – Sale Gioco Barsanti avverso le
pronunce con cui il Tribunale di Lucca aveva rigettato le opposizioni contro le ordinanze-ingiunzione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, applicative di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina in tema di apparecchi videogiochi;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la S.G.B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 dicembre 2010, sulla base di quattro motivi;
che l’intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.

2

Amedeo Elefante;

Considerato che con atto depositato in data 2 febbraio 2016
la società S.G.B. s.r.l. ha rinunciato al ricorso;
che all’atto di rinuncia della ricorrente ha aderito
l’Avvocatura generale dello Stato;

chiarata l’estinzione del processo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa
l’adesione della controricorrente Amministrazione alla rinuncia.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta
rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 feb-

che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso, va di-

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