Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3941 del 19/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3941 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 19/02/2018
ORDINANZA
sul ricorso 24744-2017 proposto da:
CAODURO ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’Avvocato PIETRO
FRISANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
–
intimato
–
per la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza n.
5355/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata
il 17/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2018 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
(tAA
Ritenuto che la sentenza della V1-2 di questa Corte n. 5355 del 17
marzo 2016 — pronunciando sul ricorso n. 27147/2014 proposto da
Trieste Ottavi, Guido Catalogna e Adriano Caoduro contro il
Ministero dell’economia e delle finanze — ha così provveduto: ha
accolto il ricorso, ha cassato il decreto, impugnato, della Corte
decidendo la causa nel merito, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno dei
ricorrenti, della somma di euro 4.295,00, oltre agli interessi legali dalla
data della domanda al soddisfo; ha condannato, inoltre, il Ministero al
pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidandole, quanto alla
fase di merito, in euro 564,00 per compensi, oltre accessori di legge e,
quanto alla fase di legittimità, in euro 700,00 per compensi, oltre
accessori di legge e spese forfetarie; ha disposto la distrazione delle
spese come liquidate in favore del difensore dei ricorrenti, Avvocato
Pietro L. Frisani, dichiaratosi antistatario;
che Adriano Caoduro ha proposto ricorso per la correzione di
errore materiale, rappresentando che nella sentenza della Corte di
cassazione il suo nominativo è invece indicato, per mero errore
materiale presente anche negli atti difensivi, come Adriano Coaduro;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che la sentenza della VI-2 Sezione civile di questa Corte
17 marzo 2016, n. 5355, risulta affetta da evidente errore materiale là
dove, nell’epigrafe, a pag. 2 e a pag. 3, per mero refuso, riporta il
nominativo Adriano Coaduro anziché quello di Adriano Caoduro;
che ricorrono i presupposti dell’art. 391-bis cod. proc. civ., come
novellato dall’art. 1-bis del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
2
d’appello di Perugia n. 996/14, depositato in data 8 luglio 2014, e
aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, per
disporre la correzione di errore materiale;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di
procedimento di correzione di errore materiale.
P.Q.M.
sentenza della Corte di cassazione, VI-2 Sezione civile, 17 marzo 2016,
n. 5355, disponendo che nell’epigrafe, a pag. 2 e a pag. 3, dove è scritto
COADURO Adriano, deve leggersi CAODURO Adriano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 25 gennaio 2018.
La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella