Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3941 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3941 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17635-2009 proposto da:
BY MONICA DI MONICA BARTOLINI & C. SAS in persona del
Socio Acewandatarío e legale rappre3entante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
NICOTERA 24, presso lo studio dell’avvocato CAPUA
MICHELANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013

CECCHETTI MARCELLO giusta delega a margine;
– ricorrente –

3640
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 146/2009 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 19/02/2014

i di FIRENZE, deponitata 11 09/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per l’estinzione del ricorso per rinunzia.

R.G. 17635/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 146/29/07, depositata il
9.6..2008 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n.
32/14/2007, ritenendo la legittimità dell’avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2005, nei
confronti della società By Monica di Monica Bartolini & C. s.a.s.. ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002,
essendo stata accertata, a seguito di ispezione Inps,in data 2/12/2005 la presenza di 1 lavoratore
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo, quale unico motivo di ricorso, il difetto di
giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130;
L’agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso in data 8.11.2013, sottoscritto dal
difensore del ricorrente nonché dal legale rappresentante della società; considerato che l’Agenzia
delle Entrate non si è costituita nel presente giudizio e, pertanto, non è necessaria la notifica
dell’atto di rinuncia nei suoi confronti; rilevato che la rinunzia comporta l’estinzione del ricorso
senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio
Roma 13.12.2013

irregolarmente occupato e non registrato nel libro matricola

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