Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3941 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32462-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NICOLA LA ROCCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1082/10/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il

31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1082/10/18 depositata in data 31 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, a seguito di due cassazioni con rinvio di precedenti decisioni della CTR, da ultimo ad opera della decisione della Corte di Cassazione n. 12651 del 2016, rideterminava l’imponibile a carico di C.R., in sostituzione di quanto inizialmente previsto con l’avviso di accertamento IRPEF e ILOR 1989, sulla base di una perizia resa in relazione a ripresa IVA in un separato processo, ed acquisita ritualmente a quello che originava la sentenza oggi impugnata con un unico motivo dalla contribuente.

– L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita depositando comparsa ai soli fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente lamenta l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, per aver la CTR erroneamente interpretato il principio di diritto fissato dalla decisione della Cassazione n. 12651 del 2016 la quale non avrebbe statuito che “la perizia resa nel procedimento Iva tra le parti dovesse assurgere al rango di prova nel giudizio odierno, ma solo che poteva essere acquisita e doveva quindi essere esaminata”;

– La censura è destituita di fondamento, per le ragioni che seguono. Va ribadito che “Nell’ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti in fatto, sicchè il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (Cass., sez. 5, 24 luglio 2018 n. 19594, Rv. 649824 – 01; conforme Cass., sez. 6-5, 20 luglio 2016 n. 14868, Rv. 640667 – 01);

“Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332);

– Lo sviluppo delle censura collide con i principi di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale in quanto la CTR si è fedelmente attenuta non solo al principio di diritto fissato dalla Corte, ma anche alle sue premesse logico-giuridiche sulla rilevanza della perizia acquisita nel processo ai fini della decisione della controversia, tenendo conto in particolare della seguente enunciazione tratte dalla sentenza della Cassazione n. 12651 del 2016: “(…)potendo essere, al contrario utilizzate prove raccolte in un diverso giudizio, fra le stesse o anche altre parti, al fine non solo di trarne semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuirvi il valore di prova esclusiva. I giudici della CTR avrebbero dovuto quindi, anzitutto, riesaminare le risultanze di quella consulenza espletata in precedenza, la cui acquisizione agli atti era pienamente ammissibile, come chiarito da questa Corte Suprema”;

– La CTR correttamente ha fatto proprio tale principio di diritto e le sue premesse logico-giuridiche, ritenendo che la perizia disposta in separato giudizio relativo a pretesa IVA tra le medesime parti e ritualmente prodotta nel presente processo avesse la dignità di prova e attribuendo alla stessa valore decisivo, giungendo ad un esito della controversia in materia di imposte dirette non pienamente favorevole alla contribuente, ma coerente con l’esito della ripresa IVA ed immune da vizi logici censurabili in questa sede di giudizio di legittimità. A ben vedere la contribuente si lamenta con il presente mezzo di impugnazione dell’erronea valutazione delle risultanze del quadro probatorio e, in particolare, della rilevanza a suo dire non decisiva della perizia acquisita. Così facendo però la ricorrente chiede una indebita rivalutazione del quadro probatorio, preclusa di per sè al giudice di legittimità, senza evidenziare l’esistenza di fatti decisivi, ritualmente introdotti nel processo, non valutati e contrari all’elaborazione del giudice di appello;

– In conclusione, il ricorso va rigettato e, in assenza di costituzione dell’Agenzia, nessuna statuizione va adottata in punto di spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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