Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3941 del 11/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7890-2018 proposto da:
D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO CASALINO, NICOLA
CASALINO, GIUSEPPE CASALINO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di BENEVENTO – MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1683/2017 del TRIBUNALE di BENEVENTO,
depositata il 20/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
D.S.F. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la prefettura di Benevento, Ministero dell’Interno, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 20.9.2017 che ha rigettato l’appello a sentenza del GP, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.
Il Giudice di appello ha statuito che il verbale faceva prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale e non potevano essere messi in discussione la verifica e validazione della prova fotografica, la regolarità e visibilità della segnaletica, l’inclusione del tratto di strada nel decreto prefettizio per il quale non è obbligatoria la contestazione immediata, la regolarità della taratura SIT, l’avvenuto superamento dei limiti di velocità.
Il ricorrente denunzia violazione 1.A) dell’art. 115 c.p.c.; 1.B) dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2697 e 2700 c.c., dell’art. 142C.d.S., etc.; 1.C) omessa motivazione su fatto decisivo in ordine alla comunicazione preventiva dell’utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità; 2) del D.M. n. 55 del 2014 in ordine alle spese; 3) dell’art. 96 c.p.c..
Ciò premesso, si osserva:
In ordine ai motivi rubricati come 1 A, B, C le censure tendono ad un riesame del merito rispetto ad una sentenza che ha correttamente statuito, come dedotto, che il verbale faceva prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale e non potevano essere messi in discussione la verifica e validazione della prova fotografica, la regolarità e visibilità della segnaletica, l’inclusione del tratto di strada nel decreto prefettizio per il quale non è obbligatoria la contestazione immediata, la regolarità della taratura SIT, l’avvenuto superamento dei limiti di velocità.
In particolare è significativo il riferimento alla segnaletica.
Il secondo motivo è fondato perchè lo scaglione di riferimento è quello fino ad euro 1100 ed anche il terzo merita accoglimento perchè fondatamente si critica la sanzione sulla temerarietà della lite, del tutto immotivata.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Benevento, altro Magistrato, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019