Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3940 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11860-2018 proposto da:

DEMI AUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo

studio dell’avvocato ELISA NERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE NERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3141/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3141/8/16 depositata in data 17 ottobre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 50/8/01 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso di Demi Auto S.r.l. relativo ad avviso di rettifica IVA 1993. La CTR confermava così l’atto impositivo, con cui veniva contestata l’omessa fatturazione di operazioni imponibili derivanti dalla vendita di autoveicoli usati, la fatturazione di importi inferiori a quelli percepiti, l’emissione di fatture per importi inferiori a quelli riscossi, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili desunta dal rinvenimento di effetti cambiari che non avevano riscontro nella contabilità della società, l’indebita deduzione di costi, la deduzione di sopravvenienze passive non documentate, l’irregolare tenuta della contabilità e la tardiva emissione di fatture;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi, e formulando istanza di rimessione in termini aì fini della tempestiva impugnazione, che illustra con memoria. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso, e della stesse eccezioni preliminari, va esaminata l’eccezione dell’Agenzia di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente impugnato, unitamente all’istanza di rimessione in termini formulata in calce al ricorso. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 17 ottobre 2016, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica solo il 9 aprile 2018. Nel caso di specie il termine per impugnare c.d. lungo era annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato anteriormente al 4 luglio 2009 e il ricorso per cassazione si rivela tardivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c., perchè spirato venerdì 17 novembre 2017 e al momento della proposizione del ricorso per cassazione il semestre era ampiamente scaduto;

– A sostegno dell’istanza di rimessione in termini, la contribuente deduce di essere venuta a conoscenza della sentenza della CTR solo a seguito della notifica di cartella di pagamento che la poneva in esecuzione, rendendo noto il fatto che l’appello sarebbe stato notificato al procuratore domiciliatario quando era già deceduto. L’Agenzia ha tuttavia efficacemente replicato di aver provveduto a notificare l’appello anche nei confronti della parte, Demi Auto Srl con racc. del 3.1.2003 (indicata in ricorso e riallegata), nel rispetto della giurisprudenza della Corte, secondo la quale la morte del domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 3, alla parte personalmente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15558 del 2015). Va poi dato atto del fatto che, nella sua memoria autorizzata, la contribuente ha dedotto fatti irrilevanti, come l’indicazione del nome dell’avvocato benchè deceduto nell’intestazione della sentenza e, in via generale, ha contestato la ricezione dell’atto di appello. Più specificamente ha lungamente argomentato sulla raccomandata n. 1995779734-0, ma non ha contestato la ricezione della ulteriore raccomandata n. (OMISSIS) indirizzata a Demi Auto Srl – (OMISSIS) e spedita il 3.1.2003, indicata nel corpo del controricorso come latrice del medesimo atto di appello, deducendo solo la mancata produzione nel giudizio di merito dell’avviso di ricezione. Tale circostanza è a sua volta irrilevante, superata dall’avviso di ricezione prodotto come allegato 2 al controricorso, in cui si legge che la notifica si è perfezionata con regolare ricezione da parte della contribuente il 4.1.2003;

– Infine, è destituita di ogni fondamento la deduzione di inammissibilità di tale produzione documentale (avviso di ricezione) in quanto fotocopia, non essendo stata disconosciuta la conformità all’originale o proposta querela di falso, e in quanto tardiva. Al proposito, nessuna lesione dell’art. 372 c.p.c. sussiste in quanto non solo il controricorso a pag.3 in calce afferma esplicitamente che il documento è un atto del processo di merito, ma soprattutto la sentenza della CTR ha deciso la causa nel merito implicitamente ritenendo ritualmente instaurato correttamente il contraddittorio sulla base dell’avviso di ricezione, e la ricorrente non ha impugnato tale accertamento con rimedio revocatorio o, se ritenuto del caso, con specifico mezzo di ricorso per cassazione, producendo il fascicolo della controparte con timbro foliario attestante l’assenza dell’avviso di ricevimento;

– In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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