Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3940 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5115-2009 proposto da:

SPA FONDIARIA SAI (già S.P.A. LA FONDIARIA ASSICURAZIONI), in

persona del suo procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso la dott.ssa AGNESE LATERZA CRISTOFARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ACUNTO GIUSEPPE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREVIS 55,

presso lo studio dell’avvocato FABIO LONGHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato D’AMBROSIO ANTONIO, giusta procura speciale alle liti a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

I.R., R.M., R.F., quali eredi di

R.A., AUTOTRAVEL SPA;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3 94 0/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

del 6/10/08, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato D’Acunto Giuseppe, che si riporta

agli scritti chiedendo il rinnovo del f termine;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 febbraio 2009 La Fondiaria – Sai S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale che l’aveva condannata a pagare Euro 109.362,38 in favore di B.L. a titolo di risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro stradale di cui era rimasto vittima mentre era trasportato a bordo dell’auto condotta da R.A. e appartenete all’Autotravel S.p.A..

Il B. ha proposto ricorsi incidentale, mentre gli altri intimati non hanno espletato attività difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione. Formula due quesiti mediante i quali chiede alla Corte di stabilire se sia corretto considerare eccezione in senso proprio, come tale tardiva in quanto esplicitata con la memoria conclusionale, il rilievo difensivo diretto a sollecitare la verifica d’ufficio di una condizione dell’azione (la qualità di trasportato dell’attore) e se sia viziata la motivazione che ometta di affrontare la questione giuridica e si limiti a rilevare la tardività dell’eccezione.

La censura è manifestamente infondata. Infatti (Cass. n. 2326 del 2004; Cass. Sez. 3, n. 4796 del 2006) la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva. A differenza della “legitimatio ad causam”, intesa quale diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alle sole allegazioni della parte, una decisione di merito, il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l’accertamento in concreto se l’attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto dedotto in giudizio forma invece oggetto di una eccezione di merito che, in quanto tale, non è rilevabile d’ufficio e deve essere tempestivamente formulata dalla parte.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto leva sulla considerazione che la circostanza che il B. fosse trasportato a bordo dell’auto responsabile del sinistro non è stata contestata con la comparsa di risposta, ma solo nella comparsa conclusionale, così introducendo tardivamente un nuovo tema d’indagine.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà o insufficienza della motivazione poichè la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’eccezione ed ha affermato che la prova presuntiva della qualità di trasportato deriverebbe dalla ricostruzione della Polstrada della dinamica del sinistro. La stessa formulazione della denuncia induce ad escludere che la motivazione della sentenza sia intrinsecamente contraddittoria.

Quanto alla sufficienza si rileva che la Corte territoriale ha tratto elementi di convincimento anche dalla mancata tempestiva contestazione di tale qualità da parte degli interessati.

3. – I due motivi del ricorso incidentale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056, 2727 e 2729 c.c. e con il secondo, trattato congiuntamente al primo, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il tema è l’omessa liquidazione del danno patrimoniale, ma il quesito di diritto non da ragione delle molte violazioni denunciate e non postula l’enunciazione di un principio decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma implica un riesame delle risultanze processuali e apprezzamenti di merito, mentre manca un momento di sintesi idoneo a circoscrivere il fatto controverso e a specificare le addotte insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La Fondiaria – Sai ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a statuizione diversa; il rigetto e l’inammissibilità del ricorso escludono la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto non notificato, poichè al momento in cui l’integrazione dovrebbe essere disposta questo risulta privo di interesse processuale a contraddire;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso principale deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile; spese compensate;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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