Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3940 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9176-2018 proposto da:

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSELLA FERRARA;

– controricorrente –

contro

MAMMAROSA FUNIVIE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1721/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/9/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/1/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di L’Aquila, decidendo sul gravame proposto dall’Ente Parco della Maiella avverso la sentenza n. 132/2010 del Tribunale di Pescara-sez. dist. di San Valentino in A.C. e nei confronti di F.G. (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Mammarosa Funivie s.r.l.), lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 1721 del 2017 (depositata il 26 settembre 2017) e in riforma dell’impugnata statuizione di primo grado e in parziale riforma delle opposizioni proposte dinanzi al suddetto Tribunale, rideterminava le sanzioni amministrative applicate con le due opposte ordinanze-ingiunzioni in Euro 1.032,91.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte abruzzese individuava, innanzitutto, l’oggetto degli illeciti ascritti al F. (nella duplice specificata qualità), consistente nella realizzazione, nel corso dell’esecuzione di lavori di cui al progetto “di razionalizzazione dell’Area (OMISSIS), con recupero di stazzo ovino e realizzazione di nuovo fontanile con abbeveratoio” (autorizzato dall’Ente Parco della Maiella con provvedimento del 25 settembre 1998), di opere rientranti nell’ambito di ulteriore progetto di variante in corso d’opera in relazione al quale vi era stato espresso diniego di nulla osta da parte dell’indicato Ente Parco. Inoltre, il giudice di appello dava atto che, nel richiamare il D.P.R. 5 giugno 1995, art. 7, lett. 1 e la Delib. del suddetto Parco 11 settembre 1998, n. 26 era stata comminata una sanzione corrispondente al doppio del minimo previsto, per un totale di Euro 3.100,00.

Nell’accogliere il motivo di appello relativo alla dedotta illegittimità dell’entità della sanzione pecuniaria irrogata la Corte territoriale evidenziava che la L. n. 394 del 1991, art. 30 (c.d. legge quadro sulle aree protette), in deroga a quanto previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 10, individuava con riferimento alle sanzioni amministrative applicabili nella specie un limite minimo (attualizzato) di Euro 25,00 ed un limite massimo di Euro 1032,91, avuto riguardo alla dimensione quantitativa dell’accertata violazione, con la conseguenza che il quantum delle sanzioni irrogabili per le infrazioni in questione non avrebbe potuto superare i suddetti limiti normativamente previsti per legge, come, invece, era in concreto avvenuto per effetto dell’applicazione illegittima dei parametri di cui alla Delib. n. 26 del 1998 del Consiglio Direttivo del suddetto Parco, in violazione della riserva di legge.

Avverso l’indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Ente Parco Nazionale della Maiella, articolato in un unico complesso motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimato F.G., in proprio, mentre l’altra intimata Mammarosa Funivie s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il formulato motivo il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la (supposta) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 394 del 1991, art. 30, della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 10, della L.A.C. 1865-all. E, art. 5, nonchè dei principi e norme che disciplinano il potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario in relazione alla Delib. dell’Ente Parco 11 settembre 1998, n. 26 di adeguamento della tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Secondo la difesa dell’Ente Parco Nazionale della Maiella il decisum del giudice di appello nella parte in cui aveva accolto il gravame del F. si sarebbe dovuto ritenere erroneo ed illegittimo:

– perchè il principio della riserva di legge, fissato nella materia delle sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari (fissate dalle delibere del Consiglio direttivo che regolano le sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme e alle disposizioni del Parco in applicazione del D.P.R. 5 giugno 1995);

– perchè la L. n. 394 del 1991, art. 30, prevede e determina in astratto la sanzione tra un limite minimo e massimo e demanda all’Amministrazione la determinazione degli elementi e dei presupposti della sanzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981 e con riferimento a divieti e prescrizioni individuati dalla stessa L. n. 394 del 1991;

– perchè, quindi, la fonte del potere sanzionatorio dell’Ente Parco risiede nella norma primaria (L. n. 394 del 1991, art. 30), mentre quella secondaria è stata, legittimamente, utilizzata per individuare i parametri oggettivi, afferenti l’entità del danno, per la determinazione in concreto della sanzione proporzionale, calcolata nel rispetto del limite minimo e limite massimo previsti dalla L. n. 394 del 1991, cit. art. 30 e in conformità alle disposizioni di cui al menzionato della L. n. 689 del 1981, art. 10.

Su proposta del relatore, il quale rilevava che il prospettato motivo potesse essere ritenuto inammissibile o, in via subordinata, manifestamente infondato in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che la complessa censura articolata dall’Ente ricorrente è da ritenersi infondata e, pertanto, deve essere respinta, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata nei precisati termini.

In quest’ultima si è, infatti, rilevato che il giudice di appello ha correttamente applicato – in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 13344/2010 e Cass. n. 5423/2011) – il principio generale alla stregua del quale, in materia di illecito amministrativo, se può ritenersi compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto (individuante la condotta sanzionabile) contenuto nelle norme primarie, è invece inibito a queste ultime di demandare alle fonti secondarie la determinazione delle sanzioni in concreto applicabili.

In altri termini, poichè alla disposizione dettata dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, deve essere riconosciuto il rango di “principio generale dell’ordinamento”, la riserva di legge è applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste da fonti secondarie; ne consegue che è legittimo delineare fattispecie sanzionatorie e fissare le relative pene amministrative solo con legge formale e che lo spazio lasciato ai regolamenti deve essere circoscritto entro i limiti derivanti dalla riserva assoluta di legge, nel senso che le disposizioni regolamentari devono limitarsi ad enunciazioni di carattere tecnico, o comunque tali da non incidere sulla individuazione del disvalore del fatto e tanto meno sulla determinazione della sanzione.

In tal senso, perciò, violano il principio di legalità le disposizioni normative primarie che demandino a norme regolamentari il compito di definire la misura della sanzione da irrogare.

Ed è proprio in virtù dell’applicazione di tali principi generali che l’impugnata sentenza – conformandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 18893/2018), dalla quale non si ha ragione per discostarsi – ha esattamente ritenuto illegittima (conseguentemente disapplicandola), perchè assunta in violazione del suddetto principio di legalità (che, per l’appunto, vieta alle norme primarie di conferire alle fonti secondarie la determinazione delle sanzioni in tema di illeciti amministrativi), la Delib. del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ricorrente n. 26 del 1998 che, in difetto anche di una delega del titolare della potestà legislativa primaria, aveva autonomamente introdotto – per le accertate violazioni – un trattamento sanzionatorio più afflittivo rispetto a quello previsto dalla L. n. 394 del 1991.

Va, inoltre, precisato che non coglie nel segno la tesi – sostenuta in ricorso – secondo cui l’attribuzione, ad opera della L. n. 394 del 1991, art. 30, comma 2, al legale rappresentante dell’organismo di gestione del potere di irrogare le sanzioni amministrative, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, conferisca anche il potere di determinare la sanzione, dovendosi intendere in parte qua il rinvio alle disposizioni della stessa legge n. 689 del 1981 come limitato al rispetto delle norme procedimentali che in via generale regolano la potestà sanzionatoria amministrativa.

Nè appare pertinente valorizzare il richiamo) – pure sottolineato dal ricorrente – al dato che il cit. art. 30, comma 5, fa sempre riferimento alle previsioni di cui alla L. n. 689 del 1981.

Infatti, quest’ultima legge, art. 10, nel dettare i limiti edittali minimo e massimo per le sanzioni pecuniarie (precisando che, tuttavia, quelle di carattere proporzionale non hanno limite massimo), presuppone che in ogni caso, alla luce dell’interpretazione che è stata offerta del principio di legalità in tale ambito, la determinazione delle sanzioni avvenga ad opera di una fonte primaria, laddove nel caso in esame il vizio della Delib. del Consiglio Direttivo dell’Ente, che ne ha implicato la disapplicazione, è costituito) dal fatto di aver autonomamente introdotto delle ipotesi eccedenti i parametri predeterminati dalla L. n. 394 del 1991, art. 30.

Da quanto complessivamente argomentato deve concludersi per la legittima applicazione, da parte della Corte territoriale, dei limiti edittali contemplati dalla fonte normativa statale, con derivante ridimensionamento delle sanzioni in concreto irrogate entro l’intervallo) dagli stessi limiti circoscritto.

Alla stregua di tanto il ricorso deve, dunque, essere integralmente rigettato, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, mentre non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese in ordine al rapporto processuale instauratosi in questa sede tra il ricorrente la s.r.l. Mammarosa Funivie, rimasta intimata.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 1 e 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente F.G., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidati in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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