Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 394 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 11/01/2011), n.394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25358/2009 proposto da:

N.M.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SULLAM Isacco, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI MILANO ((OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AVOLIO Vincenzo, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1203/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/11/2008;

adita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato Isacco SULLAM;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’A.G.O..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, N.M.R., esponendo di avere prestato servizio come portiere-custode alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Milano dal 1 aprile 1993 e di essere stata inquadrata come pubblico dipendente solo in data 1 ottobre 1999, con qualifica di commesso di terzo livello retributivo, domandava l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di impiego pubblico fin dalla predetta data del 1 aprile 1993, con la medesima qualifica sino al 30 settembre 1999 e con la qualifica di quarto livello retributivo per il successivo periodo di servizio, con la condanna dell’Azienda a corrispondere le relative differenze di retribuzione e il risarcimento per la mancata assegnazione dell’alloggio di servizio, nonchè a versare i contributi previdenziali.

2. Con sentenza del 30 aprile 2005 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998 e, per il periodo successivo, dichiarava l’esistenza del dedotto rapporto di impiego dal 1 luglio 1998 al 1 ottobre 1999, con inquadramento nel terzo livello retributivo, profilo di commesso, e condannava l’Azienda alla corresponsione di differenze di retribuzione e al versamento dei contributi all’INPDAP, nonchè al pagamento di Euro 9.379,98 per mancata fruizione dell’alloggio di servizio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definitiva liquidazione.

3. Con successiva sentenza del 6 giugno 2006 lo stesso Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, determinava il credito per differenze retributive in Euro 51.120,94.

1. L’Azienda proponeva appello rilevando la propria carenza di legittimazione passiva per tutti gli obblighi – relativi al periodo precedente alla propria istituzione, avvenuta il 1 gennaio 1998 – imputabili alle disciolte Unità sanitarie locali, per i quali, ai sensi della L.R. 11 luglio 1997, n. 31, e successive modificazioni, era responsabile la Gestione liquidatoria espressamente istituita;

lamentava, altresì, che la complessiva quantificazione operata dal Tribunale aveva erroneamente compreso spettanze retributive relative al periodo anteriore al 1 luglio 1998 e contestava, inoltre, la spettanza di alcun indennizzo per mancata fruizione dell’alloggio di servizio, eccependo, infine, la erroneità della determinazione dei crediti operata in base alla c.t.u.. La N., a sua volta, proponeva appello incidentale sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e lamentando la mancata condanna dell’Azienda al risarcimento dei danni per comportamento persecutorio.

5. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 2008, in riforma parziale della decisione di primo grado dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, in ragione della accertata natura privatistica del rapporto di lavoro sino alla data del formale inquadramento (30 settembre 1999), e dichiarava la carenza di legittimazione dell’Azienda convenuta per i crediti maturati sino al 31 dicembre 1997 (data di istituzione della medesima A.S.L.), determinando, pertanto, il credito della lavoratrice nella minore somma di Euro 15.505,71.

6. Di questa sentenza la N. domanda la cassazione con ricorso articolato in tre motivi di impugnazione, cui l’Azienda Sanitaria Locale resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce che la Corte d’appello abbia “implicitamente concordato con la decisione del Tribunale” escludendo la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande principali proposte dalla ricorrente a titolo di “rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato”, così trascurando che anche per tali domande la giurisdizione ordinaria conseguiva – ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 – alla avvenuta regolarizzazione del rapporto lavorativo in data successiva al 30 giugno 1998.

1.1. Il motivo non è fondato poichè la decisione impugnata ha esplicitamente dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per l’intero periodo del rapporto lavorativo, sul presupposto della natura privatistica del medesimo anteriormente al formale inquadramento della ricorrente; l’accertamento di tale presupposto – non impugnato con specifica e autonoma censura ai sensi degli arTt. 366 e 366 bis c.p.c. – rende irrilevante l’individuazione di provvedimenti lesivi ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, sì che la censura si rivela, in tale profilo, inconferente rispetto al decisum.

2. Con il secondo motivo si lamenta che sia stata esclusa la legittimazione passiva della ASL, ai sensi della normativa statale e regionale, senza considerare che tale normativa si riferisce solo ai crediti di lavoro privato, e non a quelli relativi a rapporto di impiego.

2.1. Anche tale motivo è infondato poichè la dedotta inapplicabilità della normativa riguardante le competenze e la legittimazione della ASL presuppone l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego – anche nel periodo anteriore all’inquadramento – che invece è stata specificamente esclusa dalla Corte di merito.

3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., deducendosi che la Corte di merito abbia pronunciato “su una domanda non proposta con l’atto di appello dall’ASL Città di Milano”.

3.1. Tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., stante la assoluta genericità del quesito di diritto, privo di un adeguato riferimento alla fattispecie e alla ratio decidendi che sia idoneo a configurare l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla controversia; nè alla carente indicazione si può sopperire integrando il quesito con le deduzioni articolate nella trattazione del motivo (cfr. Cass., sez. un., n. 3519 del 2008; n. 20409 del 2008; e altre conformi).

4. In conclusione, il ricorso è respinto. La particolarità della fattispecie induce a compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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