Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 394 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 394 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 14541-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

FAVRETTO GIORGIO, DE STEFANI LEONARDO, OLIVIERI EDDA;
– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Data pubblicazione: 10/01/2014

depositata il 07/06/2012; (12.

^,r1 43- 4 4 / A4 ),

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

IN FATTO
Leonardo De Stefani, in proprio e quale erede di Renzo De Stefani, nonché
Giorgio Favretto e Edda Olivieri adivano la Corte d’appello di Genova per
ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo

all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per l’eccessiva durata
di una procedura esecutiva concorsuale contro la coop. UCM a r.1., ancora
pendente innanzi al Tribunale di Livorno, nella quale si erano insinuati in
qualità di creditori nel 1994.
Resisteva il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare la
parziale prescrizione della pretesa azionata.
Respinta detta eccezione, la Corte d’appello accoglieva la domanda
condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, per il titolo anzi detto,
della somma di E 10.160,00.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia,
formulando un unico mezzo d’annullamento.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con la successiva memoria l’Avvocatura generale dello Stato, preso atto
della sopravvenuta sentenza delle S T T. di questa Corte n. 16783/12, ha

dichiarato di rimettersi a giustizia.
Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in relazione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione l’Avvocatura generale dello Stato
denuncia la violazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 1173 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Si richiama, al riguardo, all’ordinanza n. 21380/11 di questa Corte, con la

equo indennizzo ex lege n. 89/01 dell’istituto della prescrizione. Richiama,
altresì, la sentenza n. 4524/10, la quale ha ritenuto che il diritto di chi ha
subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo
del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, p.1, della
Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 2, ha natura inklennitaria e non risarcitoria, e ad esso
non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.
2. – Il motivo è infondato.
La questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata
irragionevole di un processo, ai sensi della legge n. 89/01, alla prescrizione
ordinaria ex art. 2946 c.c., è stata di recente risolta dalle S.U. di questa Corte
con sentenza n. 16783/12, nel senso che la previsione della sola decadenza
dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti
a causa dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge
24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine
di sei mesi dal – passaggio in giudicato della decisione che ha definito il
procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario termine di
prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato,
4

quale è stata rimessa alle S.U. la questione dell’applicabilità in materia di

norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell’art.
2967 c.c. coerente con la rubrica dell’art. 2964 c.c., che postula la decorrenza
del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o il
riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della

prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la
difficoltà pratica diaccertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo
alla variabilità della ragionevole durata del processo in rappui Lo ai criteri
previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della
prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecennale nella definizione del processo.
A tale enunciazione di diritto occorre uniformarsi, ai sensi dell’art. 374,
comma 3 c.p.c., non ravvisandosi alcuna ragione per provocare una nuova e
diversa presa di posizione delle S.U. sulla medesima questione.
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
4. – Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2013.

decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA