Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3939 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7425-2009 proposto da:

MAGIC WORLD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CAMILLO SABATINI 150 (V.B.

5/1), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO, rappresentata

e difesa dall’avvocato AMATUCCI ANDREA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 126/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 18.7.08, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Amatucci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di Magic World s.p.a. Ha ritenuto in motivazione che la ripresa relativa al mancato rinvenimento di 1.800.000 biglietti di ingresso di cui ad una fattura di tipografia e la conseguente presunzione di incasso in nero del prezzo di essi fosse fondata sulla fattura che indicava come oggetto della stampa i biglietti numerati, mentre per il materiale pubblicitario ne era indicata la qualità e la quantità.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e si conclude con il quesito; Dica la Suprema Corte se, in tema di accertamento delle imposte, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare come nella specie, non è consentito procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, senza riscontro analitico della documentazione, secondo il metodo del cosiddetto accertamento induttivo, nel caso in cui l’accertamento in rettifica non risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. e desunte dai dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie avendo il ricorrente dato la prova che le presunzioni su cui si basa l’accertamento non presentano i requisiti richiesti dalla legge.

Il quesito ed il relativo motivo sono inammissibili per più ragioni.

Con il motivo sono dedotte insieme due distinte violazioni dell’art. 360 c.p.c. di violazione e di vizio di motivazione, mentre il quesito riguarda soltanto la violazione di legge, manca l’omologo momento di sintesi per l’altra violazione richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., cfr. Cass. nn. 20603/07, 21955/08, 23651/08. Per quanto attiene al vizio di violazione di legge il quesito riproduce il comando delle norme di legge che regolano l’accertamento induttivo, ma non lo cala nella specifica fattispecie sicchè l’ovvia risposta non consente di decidere la causa.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione e si conclude con il seguente quesito se in considerazione di quanto esposto debba darsi la giusta valenza probatoria della dichiarazione resa ed utilizzabile quale elemento indiziario valutabile dal giudice. La dichiarazione cui fa riferimento il motivo è quella resa dal responsabile della tipografia che ha attestato per iscritto di avere stampato solo materiale pubblicitario e non biglietti di ingresso, non potendo stampare per legge biglietti con la dicitura SIAE. Il giudice di merito ha valutato la dichiarazione ed ha ritenuta la stessa non attendibile perchè l’ammissione della stampa di biglietti di ingresso avrebbe comportato responsabilità penale per il dichiarante, ha inoltre ritenuto inattendibile in di relazione alla finalità di lucro della società la stampa di tanti biglietti omaggio. Le èvalutazioni del giudice di merito non sono illogiche e pertanto insindacabili in sede di legittimità”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parte costituite; che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. I rilievi contenuti nella memoria non sono idonei a mutare le valutazioni contenute nella relazione.

Il quesito di diritto che conclude il primo motivo non consente di risolvere il caso concreto come richiede la giurisprudenza di questa Corte, tra le tante nn. 5624/09, 28536/08, 28054/08. Infatti è ovvio che in mancanza di validi elementi presuntivi ed in presenza di una contabilità formalmente regolare non si possa procedere ad accertamento induttivo. Quello che il quesito non contiene sono l’indicazione degli elementi presuntivi che si assumono nel caso concreto insufficienti.

In relazione al secondo motivo la memoria non evidenzia elementi probatori che la sentenza non abbia considerati. La mancanza di accertamenti di irregolarità da parte della SIAE non rileva perchè, secondo la motivazione della sentenza, è dovuta alla circostanza che quando furono richiesti chiarimenti all’Ente erano trascorsi più dei tre anni per i quali esso conserva gli atti. La natura di biglietti, e non di buoni per uno sconto, è accertata in base al dato letterale in sentenza, che ha anche rilevato che la contribuente non ha fornito nessuna prova di segno contrario a quelli desumibili dalla fattura dei biglietti, che, si osserva sarebbe stato agevole produrre perchè la distribuzione di 1800.000 buoni o biglietti omaggio richiede una complessa attività diretta o il ricorso a impresa specializzata ed è difficile che non lasci prova documentale o comunque acquisibile a mezzo di dichiarazioni di quanti vi hanno concorso. Si deve confermare in conclusione la non illogicità dell’accertamento di fatto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro duecento per onorario.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA