Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3938 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3938 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCARPA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 23872-2013 proposto da:
LIDL ITALIA SRL 02275030233, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FAUSTO CAPELLI e MASSIMILIANO
VALCADA;
– ricorrente contro
AGECONTROL SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 37/2013 del TRIBUNALE di Ravenna,
Sezione Distaccata di LUGO, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

Data pubblicazione: 29/02/2016

udito l’Avvocato Valcada per il ricorrente, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Con sentenza n. 37/2013, depositata il 13/03/2013, il TRIBUNALE
di Ravenna, Sezione Distaccata di LUGO, accoglieva l’appello
proposto da AGECONTROL SPA avverso la sentenza n. 345/2011
del Giudice di Pace di Lugo e dichiarava infondata l’opposizione ad
ordinanza ingiunzione n. 289 del 2 settembre 2010 emessa da
AGECONTROL SPA nei confronti di LIDL ITALIA SRL,
rigettando l’appello incidentale proposto da quest’ultima. Il
procedimento sanzionatorio aveva avuto origine da una verifica
effettuata da personale ispettivo della AGECONTROL SPA in data
22 novembre 2007 presso la LIDL ITALIA, in cui era stata accertata
la violazione dell’art. 10 par. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e
successive modificazioni (omessa indicazione su documento di
trasporto del 21 novembre 2007 della categoria e paese di origine di
prodotti ortofrutticoli assoggettati a norme di commercializzazione).
In seguito a tale accertamento veniva redatto da AGECONTROL
verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrava,
notificato a Kasch Rudiger, in proprio ed in qualità di legale
rappresentante di Lidi Italia srl. Stante il mancato pagamento della
sanzione comminata in misura ridotta, veniva perciò emanata da
Agecontrol spa ordinanza ingiunzione n. 289 del 2 settembre 2010,
con cui veniva intimato a Lidi Italia srl il pagamento a titolo di
sanzione amministrativa della somma di € 1.032,00. In ordine
Ric. 2013 n. 23872 sez. 52 – ud. 03-02-2016
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

all’appello

incidentale,

che

aveva

dedotto

l’illegittimità

dell’ordinanza ingiunzione, in quanto redatta nei confronti di LIDL
ITALIA s.r.1., ovvero di persona giuridica, e non della stessa quale
obbligata in solido col trasgressore, il Tribunale di Ravenna,
sezione distaccata di Lugo, rilevava come il verbale di accertamento

diretto e quindi successivamente notificato, sia al signor Kasch
Rudiger in proprio (quale persona fisica autrice della violazione) sia
al signor Kasch Rudiger quale legale rappresentante di Lidi Italia srl
(persona giuridica solidalmente responsabile della violazione ). Ad
avviso del giudice d’appello, pertanto, l’autore materiale della
contestata violazione era in tal modo individuato nella persona fisica
di Kasch Rudiger e non invece nella persona giuridica Lidi Italia srl,
esclusivamente concorrente quale obbligata solidale ex art. 6,
comma 3, Legge 689/1981. Il verbale di contestazione, invece, in
conformità a quanto stabilito dall’ art. 14, comma 2, della legge
689/1981, era stato contestualmente notificato a Kasch Rudiger in
proprio e quale rappresentate della società, mentre poi l’ordinanza
ingiunzione era stata notificata esclusivamente a Lidl Italia srl. Il
Tribunale, motivando poi l’accoglimento dell’appello principale di
Agecontrol spa, affermava la sussistenza, sulla base del verbale di
accertamento, degli elementi costitutivi dell’illecito contestato
(mancata indicazione del numero di iscrizione alla Banca Nazionale
Dati Operatori Ortofrutticoli, del paese di origine e della categoria di
qualità del prodotto nei documenti di trasporto oggetto di verifica).
Spiegava il Tribunale di Ravenna come l’art. 10, comma 3, Reg. CE
n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di
commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli
Ric. 2013 n. 23872 sez. 52 – ud. 03-02-2016
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e contestazione dell’illecito amministrativo risultasse espressamente

freschi (le cui disposizioni sanzionatorie sono peraltro contenute nel
d. lgs. 10 dicembre 2002, n. 306), prescrivendo che, per tali prodotti,
“le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare la
categoria di qualità, il paese d’origine ed eventualmente la
destinazione industriale”, e che “tale obbligo non vale nel caso della

differenza tra movimentazione del prodotto per ragioni di
transazione commerciale e movimentazione del prodotto per ragioni
di passaggi interni tra stabilimenti o strutture della medesima
società.
Per la cassazione della sentenza del TRIBUNALE di Ravenna,
Sezione Distaccata di LUGO, ha proposto ricorso strutturato in sei
motivi LIDL ITALIA SRL, rimanendo intimata AGECONTROL
SPA. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso contesta la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 689/1981, in quanto il
TRIBUNALE di Ravenna avrebbe erroneamente ritenuto
l’ordinanza ingiunzione intimata alla LIDL ITALIA SRL in qualità
di obbligata in solido e non invece quale autrice della violazione,
come chiaramente emergente dal verbale di contestazione, che
sanzionava la persona giuridica a titolo di trasgressore, nonché dalle
stesse difese della AGECONTROL SPA in primo grado. A tal fine
non ha rilievo che risultasse correttamente identificato nel signor
Kasch Rudiger il rappresentante della società. La ricorrente riporta
uno stralcio dell’ordinanza ingiunzione n. 289/2010: “Il Dirigente
della Funzione Affari Legali dell’Agecontrol spa, in forza dei
Ric. 2013 n. 23872 sez. 52 – ud. 03-02-2016
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vendita al minuto al consumatore finale”, non faccia alcuna

richiamati poteri, DETERMINA a carico della società LIDL
ITALIA SRL con sede in Arcole, in persona del legale
rappresentante p.t. Signor Kasch … l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di euro … ; ORDINA E INGIUNGE per
quanto sopra alla società LIDL ITALIA SRL, con sede in Arcole, in

descritta violazione, sotto pena di atti esecutivi entro il termine di …
al pagamento della somma di … “. Non veniva affatto specificata,
quindi, né nel verbale di contestazione né nella successiva ordinanza
ingiunzione (entrambi integralmente riprodotti nel testo del ricorso)
la qualità di obbligata in solido col trasgressore della società Lidi
Italia.
Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, per mancato
rispetto del termine di contestazione della violazione a LIDL
ITALIA SRL entro novanta giorni dall’accertamento dell’illecito.
Riprendendo considerazioni già svolte a proposito del primo motivo
di ricorso, questa seconda censura osserva che: essendo autonome e
distinte la posizione dell’autore della violazione e quella della
persona giuridica obbligata in solido, ai sensi dell’articolo 6, comma
3, della L. n. 689/1981; non estendendosi la contestazione della
violazione eseguita al legale rappresentante di una persona giuridica
a questa stessa a titolo di corresponsabile solidale; in assenza di
un’espressa e specifica contestazione della violazione nei confronti
della persona giuridica a titolo di obbligata in solido nei termini di
cui all’articolo 14 della legge n. 689/1981, l’obbligazione gravante
su questa si estingue.

Ric. 2013 n. 23872 sez. 52 – ud. 03-02-2016
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persona del rappresentante p.t . … di provvedere per la sopra

Il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 10, comma 3, Reg. CE n. 1148/2001 e
1, D.P.R. n. 472/1996, omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione e falsa
applicazione dell’art. 345 c.p.c. Si contesta al Tribunale di Ravenna

giudice dell’appello ritenuto che per movimentare prodotti
ortofrutticoli freschi da una piattaforma di distribuzione di Lidl ad
un punto vendita della medesima società Lidl fosse obbligatoria la
redazione di un documento di trasporto, obbligo, invece, non
previsto da alcuna norma per la semplice movimentazione dei
prodotti ortofrutticoli . Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato
che tutti gli altri documenti che accompagnavano la merce dal
fornitore di LIDL a LIDL stessa riportavano l’indicazione di origine
e categoria, rimanendone sprovvisto soltanto il documento interno di
trasporto, cosiddetto XAB, che accompagnava, invece, la merce dal
deposito alla filiale della stessa società ricorrente. Inoltre si critica
l’inammissibilità della produzione operata in appello da
AGECONTROL SPA del nuovo documento costituito dalla
circolare del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 5
luglio 2011, inammissibilità immediatamente eccepita dalla difesa
Lidl.
Col quarto motivo si censura violazione e falsa applicazione del
Reg. CE n. 1148/2001 e 1, D.P.R. n. 472/1996, nonché
l’incompetenza dello Stato Italiano ad adottare una disciplina
sanzionatoria e l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione
su fatto controverso e decisivo.

Ric. 2013 n. 23872 sez. 52 – ud. 03-02-2016
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l’errata interpretazione della normativa applicabile, avendo il

Il quinto motivo è relativo alla violazione e falsa applicazione del
principio del legittimo affidamento e di buona amministrazione e
l’omessa motivazione su tale fatto decisivo da parte del giudice
dell’appello. Si afferma che l’Autorità di controllo italiana, dal 2001
al 2007, avesse sempre considerato regolari i documenti di trasporto

Il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del d. Igs.
n. 306/2002, in combinato con l’art. 11, legge n. 689/1981, e
l’insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo. Ci si
riferisce al rigetto statuito dal Tribunale quanto alla richiesta di
riduzione della sanzione irrogata, del tutto sproporzionata rispetto
all’entità della condotta accertata.
Ad avviso del Collegio, in applicazione del principio processuale
della “ragione più liquida”, è opportuno l’esame preliminare del
terzo motivo di ricorso, in quanto suscettibile di assicurare la più
rapida definizione del giudizio.
Tale motivo di ricorso risulta fondato ed il suo accoglimento assorbe
l’esame delle ulteriori censure.
Esso, come visto, sostiene la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 10, comma 3, Reg. CE n. 1148/2001 e
1, D.P.R. n. 472/1996, in quanto il giudice del merito ha affermato
che per movimentare prodotti ortofrutticoli freschi da una
piattaforma di distribuzione di Lidi ad un punto vendita della
medesima società Lidi fosse obbligatoria la redazione di un
documento di trasporto, risultando, nella specie, sprovvisto delle
indicazioni dell’origine e della categoria del singolo prodotto
soltanto il documento interno di trasporto, cosiddetto XAB, che
accompagnava, appunto, la merce dal deposito alla filiale, mentre
Ric. 2013 n. 23872 sez. 52 – ud. 03-02-2016
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interni privi delle indicazioni sulla merce.

tutti gli altri documenti che accompagnavano la merce dal fornitore
di LIDL a LIDL stessa riportavano tali indicazioni.
Si ha riguardo al settore dei controlli di conformità sui prodotti
ortofrutticoli freschi, operati dall’Agecontrol, in attuazione del
Regolamento (CE) n. 1148/2001, poi sostituito dal Reg. (UE)

documentali attinenti alla identificazione della partita ed alla
verifica dei documenti o certificati che accompagnano la merce e
degli elementi in essi indicati. L’invocata norma comunitaria
(sanzionata dal d. lgs. n. 306 del 10 dicembre 2002 dispone che “per
i prodotti per i quali esistono norme di commercializzazione, le
fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare la
categoria di qualità, il paese d’origine ed eventualmente la
destinazione industriale dei prodotti. Tale obbligo non vale nel caso
della vendita al minuto al consumatore finale”. Nel caso in esame, è
stata tuttavia sanzionata l’omessa indicazione di tali dati sulla sola
“bolla XAB” relativa al trasporto dal magazzino alla filiale della
medesima azienda, nonostante le fatture e i documenti di
accompagnamento relativi ai rapporti coi terzi fornitori dei prodotti
fossero completi delle relative indicazioni. Avuto riguardo alla
finalità della norma in esame, volta a definire i parametri
merceologici minimi di tracciabilità da rispettare per singolo
prodotto ortofrutticolo, affinché questo possa essere
commercializzato garantendo gli standard di qualità previsti dalla
normativa comunitaria, la relativa disciplina è certamente volta a
vincolare tutti i livelli della filiera, dalle aziende agricole, ai mercati
alla produzione, all’ingrosso o di transito, ai centri di
condizionamento e di deposito, ma, ove siano a monte rispettate le
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n.543/2011 del 21 giugno 2011, ovvero, in particolare, ai controlli

dette prescrizioni, non può ulteriormente gravare per i transiti a valle
tra le piattaforme della grande distribuzione e i singoli punti vendita.
Va, in definitiva, accolto il terzo motivo di ricorso, rimanendone
assorbiti gli altri motivi, e perciò cassata senza rinvio la sentenza
impugnata. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la

dichiarando l’illegittimità dell’ordinanza opposta, alla luce dei
principi ribaditi.
La novità della questione decisa giustifica la compensazione tra le
parti delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di
legittimità e nei pregi-essi gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli
altri motivi; cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito,
accoglie l’opposizione; compensa tra le parti le spese dell’intero
giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio

Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,

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