Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3938 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14912-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI ANTONANGELI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 995/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente C.F. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva rigettato l’appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Chieti, di rigetto del ricorso da lui proposto avverso una cartella di pagamento per imposte dirette ed IVA 2012, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, sul modello unico 2013, riferito alle imposte 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata in violazione art. 111 Cost., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4; dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; dell’art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 ed 8 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che, con dichiarazione del 28 ottobre 2019, regolarmente notificata all’Agenzia delle entrate, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito nella L. n. 136 del 2018 ed avendo prodotto documentazione attestante il tempestivo pagamento della prima rata concordata (Euro 11.646,96) con scadenza 31 luglio 2019;

che va pertanto dichiarata l’estinzione del presente giudizio per rinuncia, senza condanna alle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia, senza condanna alle spese, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito nella L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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