Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3938 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1576-2009 proposto da:
FALLIMENTO IMPHARDIAL MEDICAL CARE SRL n. (OMISSIS) in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 146,
presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TOMIROTTI ROBERTO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2 7/2 008 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 28.3.08, depositata il 18/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello del fallimento della Imphardial Medical Care s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Milano. Ha ritenuto in motivazione che la mancata compilazione del quadro RU della denuncia dei redditi comportava a sensi delle istruzioni per la compilazione la decadenza dalla agevolazione per l’incremento dell’occupazione. Riteneva poi che l’erronea indicazione del credito IVA nella misura di 234.864.000 invece di 23.864.000 non era di natura formale in quanto aveva comportato una maggiore richiesta di IVA a rimborso.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il contribuente, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 1 e 2 e 5 prospettando che nei modelli mensili F24 aveva portato in compensazione il credito di imposta per l’incremento dell’occupazione, conseguentemente non avendo più alcuna imposta da portare in compensazione con la dichiarazione annuale non aveva riportato alcun credito. L’errore era quindi di natura meramente formale e in ogni caso le istruzioni ministeriali non potevano comminare alcuna decadenza.
La censura è fondata in quanto per il principio della gerarchia delle fonti di diritto le istruzioni ministeriali non possono prevedere decadenza da diritto riconosciuto da una norma di legge, nè nella specie essa può fondarsi su una esigenza di controllo della correttezza della compensazione, in quanto la stessa era evidenziata dagli F24 mensili.
Con il secondo motivo il fallimento contesta che l’errore materiale nella compilazione della dichiarazione IVA abbia comportato un errore nella indicazione del credito IVA e prospetta l’illogicità aritmetica della motivazione non essendovi congruenza tra le somme erroneamente indicate e l’ammontare della ripresa.
Anche questo motivo è fondato in quanto l’asserito errore materiale nella indicazione del credito di imposta, maggiore di oltre duecentomila euro di quello effettivo, avrebbe aritmeticamente comportato una ripresa ben maggiore. La motivazione si prospetta quindi illogica ed insufficiente”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010