Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3937 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 18/02/2020), n.3937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16954-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.A., ERRE COSTRUZIONI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

UGO DE CAROLIS 150, presso il Sig. ARTURO SCOTTO, rappresentate e

difese dall’Avvocato FELICE SCOTTO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

riunito al ricorso 8624-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ERRE COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 150,

presso il Sig. ARTURO SCOTTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FELICE SCOTTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso le sentenze n. 10419/22/2017 e n. 7424/8/2018 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositate il

06/12/2017 ed il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, iscritto al n. RG. 16954/2018, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 13969/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Erre Costruzioni S.r.L. e dal Notaio D.B.A. avverso diniego di rimborso dell’imposta di registro versata su due atti di mutuo dissenso relativamente alia vendita di due immobili in data (OMISSIS) e (OMISSIS);

D.B.A. e la società Erre Costruzioni S.r.L. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato ad unico motivo;

l’Agenzia delle Entrate propone successivo ricorso per cassazione, iscritto al n. RG. 8624/2019, affidato a trè motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 830/2017, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Erre Costruzioni S.r.L avverso diniego di rimborso dell’imposta di registro versata per due contratti di compravendita immobiliare stipulati con le medesime parti dalla predetta società in data 14.12.2010, successivamente agli atti di mutuo dissenso dianzi indicati e con riferimento ai medesimi immobili;

la società Erre Costruzioni S.r.L. resiste con controricorso, proponendo inoltre ricorso incidentale affidato ad unico motivo;

con ordinanza emessa in data 19.6.2019 il Collegio ha disposto la riunione dei due procedimenti con trattazione congiunta;

D.B.A. e la società Erre Costruzioni S.r.L. hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo di ricorso principale (nel procedimento iscritto al n. RG 16954/2018) si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19,21 e 57,” per avere la CTR erroneamente affermato che “con l’atto di appello l’Agenzia…(aveva)… proposto questioni nuove (la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione con segno di acquiescenza allo stesso e carenza di interesse ad agire della Erre Costruzioni S.r.L.) che ai sensi del D.Lgs., art. 57, non potevano essere formulate” ed aver ritenuto ammissibile il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rimborso proposta da parte contribuente sebbene quest’ultima non avesse tempestivamente impugnato gli avvisi di liquidazione in relazione all’imposta di registro applicata sugli atti di mutuo dissenso stipulati in data (OMISSIS), con conseguente definitività degli stessi;

1.2. le censure sono fondate;

1.3. secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 22105/2017, 23587/2016, 11223/2016), nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili;

1.4. in particolare, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o – dove in concreto ne ricorrono i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione (cfr. Cass. nn. 21197/2014, 15026/2014, 29613/2011, 11682/2007):

1.5. alla stregua di tale giurisprudenza, nella fattispecie deve ritenersi che la questione relativa all’incontestabilità del pregresso accertamento del debito per effetto della mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, vada qualificata come mera difesa, in quanto configurata come contestazione della sussistenza, in tutti i suoi elementi, del fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito ceduto;

1.6. va altresì posto in rilievo che quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, con l’ulteriore conseguenza che, ove il contribuente, come nella fattispecie, non ricorra contro l’atto impositivo con il quale l’Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l’istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione (cfr. Cass. n. 20367/2018, 672/2007);

1.7. nel caso di specie le somme in relazione alle quali era stata proposta la relativa istanza erano conseguenza di atti impositivi divenuti definitivi perchè non opposti dalla contribuente nei termini, e la sentenza impugnata non ha quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra indicato;

2.1. con il secondo motivo di ricorso principale (nel procedimento iscritto al n. RG 16954/2018) si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, e art. 100 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto violato l’art. 57 cit., avendo l’Ufficio sollevato l’eccezione di “carenza di interesse ad agire della Erre Costruzione” solo in sede di appello;

2.2. quanto alla pretesa carenza di interesse ad agire (rectius, legittimazione ad agire) della società per essere stati notificati gli avvisi di accertamento impugnati al solo Notaio, che aveva provveduto al versamento di quanto successivamente oggetto della richiesta di rimborso, il Collegio rileva che, pur trattandosi di questione, in astratto, rilevabile d’ufficio, tuttavia la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha, come si è detto, il potere di correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c., anche in presenza di un error in procedendo (cfr. Cass. n. 23989/2014), mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta;

2.3. nel caso di specie, è d’uopo osservare che in tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il Notaio rogante, operando quale mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto (cfr. Cass. nn. 12759/2016);

2.4. deve farsi quindi applicazione del disposto dell’art. 384 c.p.c., u.c., essendo conforme a diritto il dispositivo di mancato accoglimento dell’eccezione dell’appellante;

3.1. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 28, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, nonchè “dei principi generali in tema di interpretazione della natura e degli effetti del negozio di mutuo dissenso ex art. 1372 c.c.,” in quanto la CTR avrebbe annullato il diniego di rimborso affermando che “d’unico contratto che aveva prodotto reali effetti traslativi tra le parti era quello del 14 dicembre 2010 con il quale la Erre Costruzioni aveva trasferito gli immobili con l’ovvia conseguenza che esso andava assoggettato ad IVA”, ritenendo dunque che con il contratto di mutuo dissenso del (OMISSIS) non si fosse prodotto alcun trasferimento della proprietà degli immobili dagli originari acquirenti alla Erre Costruzioni S.r.L;

3.2. la mancata impugnazione dell’atto impositivo ha infatti determinato l’incontestabilità del pregresso accertamento del debito, il che escludeva che la CTR potesse quindi procedere ad esaminare la fondatezza, nel merito, dell’istanza di rimborso dell’imposta, che si assumeva non dovuta;

4.1. sulla base delle medesime considerazioni esposte con riguardo al primo motivo di ricorso principale (nel procedimento iscritto a n. RG 16954/2018) va accolto anche il primo motivo di ricorso principale (nel procedimento iscritto al n. RG 8624/2019), con cui si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di “esaminare lo specifico motivo di appello circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione” relativi all’imposta di registro per i due atti di vendita conclusi in data 14.12.2010;

4.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

4.3. la questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

4.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

4.5. pur dovendo riscontrarsi la mancanza di motivazione da parte della CTR in merito al motivo di appello (ritualmente trascritto in ricorso) circa l’incontestabilità dell’atto impositivo, posto a presupposto della richiesta di rimborso – essendosi limitata, sul punto, la CTR ad affermare che la doglianza fosse destituita di fondamento -, va fatta, invero, applicazione dei principi dianzi illustrati con riguardo al primo motivo del ricorso iscritto ai n. RG 16954/2018 in quanto anche nel caso in esame è riscontrabile un avviso di liquidazione dell’imposta, di cui è stato successivamente chiesto il rimborso, divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione, con conseguente accoglimento delle doglianze dell’Ufficio;

5. all’accoglimento del primo motivo, formulato nel procedimento n. RG. 8624/2019, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, consegue l’assorbimento sia del secondo motivo (con cui si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 28, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, per avere la CTR accolto la richiesta di rimborso applicando la norma di cui al citato art. 10, con esclusione dell’imposta di registro, anche nel caso della nuova vendita degli immobili dal costruttore agli acquirenti a seguito dell’atto di mutuo dissenso), sulla base delle medesime argomentazioni già illustrate anche a paragrafo 3.2. che precede, sia del terzo motivo di ricorso relativamente alla condanna al pagamento delle spese di lite anche a fronte della mancata costituzione della parte appellata;

6.1. va infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte controricorrente sia nel primo procedimento, con cui si lamenta che la CTR avrebbe “omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione… per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,” a causa di “omessa esposizione sommaria dei fatti”, sia nel secondo procedimento, con cui si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), per la mancata pronuncia d’ufficio di inammissibilità della richiesta, formulata solo in grado di appello dall’Agenzia circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione;

6.2. con riguardo alla prima censura si osserva infatti che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito, come nel caso in esame, in cui si lamenta il mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di un’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per assenta mancata “esposizione sommaria dei fatti” (cfr. Cass. nn. 25154/2018,1876/2018);

6.3. con riguardo alla seconda censura si rileva che in caso di omessa proposizione in appello di un’eccezione rilevabile d’ufficio (come nel presente caso, stante la mancata costituzione dell’odierna società controricorrente in appello), il mancato rilievo da parte del Giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio della questione, giacchè il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorchè rilevabile d’ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa (cfr. Cass. nn. 12259/2019, 1876/2018);

6.4. ciò premesso deve rilevarsi, sotto altro profilo, l’infondatezza del motivo (previa la necessaria avvertenza che, sebbene per quanto detto, la questione non sia stata esaminata dalla Corte di merito, sulla stessa può pronunciarsi questa Corte, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non richiedendosi al riguardo ulteriori accertamenti di fatto; cfr. Cass. n. 12259/2019 in motiv.);

6.5. vanno quindi ribaditi i principi di diritto già illustrati ai paragrafi 1.3.-1.5 per l’accoglimento del primo motivo formulato dall’Agenzia delle Entrate nel ricorso n. RG. 16954/2018 circa la natura di mera difesa dell’eccezione relativa circa l’inammissibilità dell’istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in presenza di un titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’Amministrazione;

7. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti i primi due motivi del ricorso iscritto al n. RG. 16954/2018, assorbito il terzo motivo, va altresì accolto il primo motivo del ricorso n. RG 8624/2019, assorbiti il secondo e terzo motivo, e vanno respinti i ricorsi incidentali condizionati formulati dalle parti controricorrenti in entrambi i procedimenti;

8. non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ed in applicazione dei sopra esposti principi, vanno respinti entrambi i ricorsi introduttivi di D.B.A. e della società Erre Costruzioni S.r.L;

9. tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità, al momento del deposito del ricorso introduttivo, sulle questioni in oggetto, non si era ancora stabilizzata, le spese processuali del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti;

10. le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono invece la soccombenza, tenuto conto della maggiorazione, prevista in caso di riunione dei procedimenti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso n. R.G. 8624/2019 al ricorso n. R.G. 16954/2018, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, del ricorso n. R.G. 16954/2018; accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo ed il terzo, del ricorso n. R.G. 8624/2019; rigetta i ricorsi incidentali proposti in entrambi i procedimenti nn. R.G. 16954/2018 e 8624/2019; cassa, in relazione ai motivi accolti, le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna i controricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, a seguito di riconvocazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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