Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3937 del 18/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3937 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 12054-2011 proposto da:

SCOGNAMIGLIO

ANTONIO

SCGNTN53A24F83913)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CBAIAMONTI 4, presso
lo studio dell’avvocato LIPPI ANDREA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCI-1E111 ALESSANDRO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ EC ON O MIA E DELI ,E FINAN Z E
80415740580;

– intimato –

AQJ

Data pubblicazione: 18/02/2013

avverso il decreto nel procedimento R.G. 2174/09 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI dell’Il .32010, depositato il 23/03/2010;

udita la relazione della causa. svolta nella pubblica udienza del
17/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

Svolgimento del processo
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in
parziale accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da
Scognamiglio Antonio in relazione alla durata non ragionevole di un
giudizio instaurato davanti alla Corte dei Conti, per il riconoscimento
della pensione privilegiata, rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata
dall’amministrazione, liquidava, per il ristoro del pregiudizio di natura
non patrimoniale, la somma di 10.200,00, oltre interessi..
Per la cassazione di tale decreto la lo Scognarniglio propone ricorso,
affidato a cinque motivi. Il Ministero dell’Economiva e delle Finanze
non svolge attività difensiva..
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.

Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’ art.
2 della 1. n. 89 del 2001 e degli artt. 2056. 1223, 1226 c.c.., per essere
stati disapplicati i criteri normalmente adottati dalla corte di Strasburgo
per la liquidazione del pregiudizio derivante dalla violazione del principio della durata ragionevole del processo, nel caso protrattosi per circa
ventitrè anni.
La censura, assorbente rispetto agli altri motivi, è fondata, nei limiti
appresso precisati..

Ric. 2011 n. 12054 sez. M1 ud. 17-10-2012
-2-

VELARDI che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa
riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del
processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittorio-

rata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in
ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il
soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente
resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una
condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste
situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la
deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurirnis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e
18780 del 2010; n. 10500 del 2011).
Per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, alla stregua
dei criteri normalmente applicati da questa Corte per i giudizi di lunga
durata, si stima congruo un parametro fondato sull’attribuzione di
500,00 per anno, elaborato sulla base delle più recenti pronunce della
Corte di Strasburgo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16 marzo
2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), secondo le quali è
possibile al giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto
dell’importo di mille/00 Euro normalmente liquidate (Cass. n. 14753
del 2010; Cass. n. 24338 del 2006).
Il decreto impugnato, in quanto non conforme ai criteri testé richiamati, deve essere cassato.
Ric. 2011 n. 12054 sez. M1 – ud. 17-10-2012
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se o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva du-

Ricorrono per altro i presupposti, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, per la decisione nel merito. A tal fine, considerata la durata
del giudizio, pari a circa ventitré anni, ed applicati i criteri sopra richiamati, appare congruo determinare un indennizzo di F,uro

manda di equa riparazione e fino al saldo.
Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla
base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile
2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro
1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro
490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per
legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza
e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della
somma di Euro 11.500,00, oltre agli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese
del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi
Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed
Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro
510,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 ottobre 2012.

11.500,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della do-

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