Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3937 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 11/02/2019), n.3937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16777-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9534/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che successivamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrente ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni in tema di definizione agevolata delle controversie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

considerato che il citato decreto, art. 6, comma 10, prevede che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di avvalersi delle disposizioni del presente articolo” e che “in tal caso il processo è sospeso fino al giugno 2019”, ed ancora che “se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”.

PQM

Rinvia il processo a nuovo ruolo D.L. n. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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