Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3937 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. II, 08/02/2022, (ud. 08/09/2021, dep. 08/02/2022), n.3937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19029/2016 R.G. proposto da:

3 EDILE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

e S.A., rappresentati e difesi dall’avv. Maria Concetta

Trovato, e dall’avv. Mario Camerano, con domicilio eletto in Roma,

Via della Balduina n. 7.

– ricorrenti –

contro

B.A., P.V., T.L., M.M.,

rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Praticò, e Giancarlo

D’Adamo, con domicilio in Torino, alla Via Groscavallo n. 3.

– controricorrenti –

e

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa degli avv.ti Lugi

Antonielli D’Oulx, e Milena Liuzzi, con domicilio eletto in Roma,

Via Dardanelli n. 13.

– controricorrente –

e

INA ASSITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.;

BI.GI.EM., B.M., S.D., SE.IR..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 135/2016,

depositata in data 28.1.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 8.9.2021 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI Annamaria, che ha chiesto di

respingere il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., B.M., P.V., T.L., S.D., M.M. e Se.Ir. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la 3 Edile Costruzioni s.a.s. e il socio accomandatario S.A., esponendo di aver acquistato dalla società convenuta – nel luglio 2006 – talune unità abitative facenti parte dell’edificio sito in (OMISSIS).

Hanno altresì dedotto che gli immobili non erano stati ultimati e presentavano molteplici difetti di costruzione ed hanno proposto richiesta di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni, con vittoria di spese processuali.

I convenuti, costituiti ritualmente in giudizio, hanno eccepito la tardività della denuncia dei vizi e la decadenza dalla garanzia, chiedendo la chiamata in causa della Edilsapa, impresa costruttrice dell’edificio, di Bi.Gi., progettista dei lavori, e della Reale Mutua Assicurazioni, con cui Edilsapa aveva stipulato una polizza assicurativa decennale per i danni al condominio.

Si sono costituiti la Reale Mutua s.p.a., sostenendo l’inoperatività della polizza, e Bi.Gi., che ha negato la propria responsabilità ed ha chiesto la chiamata in causa dell’Assitalia per essere manlevato.

Ina Assitalia s.p.a. ha proposto eccezione di prescrizione della garanzia, negando inoltre che i vizi denunciati rientrassero nell’ambito del rischio assicurato.

All’esito il tribunale ha condannato la 3 Edile costruzioni s.r.l. e S.A. al risarcimento del danno alle parti comuni e alle proprietà esclusive, nonché Bi.Gi. al pagamento di Euro 795,37, dichiarando l’Assitalia tenuta a manlevare quest’ultimo dagli effetti della condanna, con rigetto di ogni altra richiesta.

Proposto appello della 3 Edile costruzioni e di S.A., la Corte torinese ha confermato la pronuncia di primo grado.

Secondo il giudice distrettuale, i difetti denunciati ed accertati dalla c.t.u. erano riconducibili ad erronee previsioni progettuali ed esecutive idonee a compromettere il normale godimento degli immobili, ricadendo – pertanto – nell’ambito applicativo dell’art. 1669 c.c..

Inoltre, il dies a quo per la denuncia coincideva con la data di espletamento della relazione tecnica del geometra Z. del 2.3.2009, con cui gli acquirenti avevano preso piena conoscenza della sussistenza dei vizi e della loro imputabilità, sicché la successiva contestazione del 23.3.20096, era intervenuta prima che spirassero i termini di decadenza e di prescrizione dell’azione di garanzia.

La Corte territoriale ha precisato inoltre che la 3 Edile costruzioni doveva rispondere del danno, poiché, pur avendo affidato l’esecuzione dei lavori alla Edilsapa, si era riservata i poteri di controllo sul regolare andamento dei lavori tramite propri tecnici e il direttore dei lavori. Ha – invece – ritenuto infondata la domanda di manleva proposta nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni, osservando che l’operatività della polizza era subordinata al collaudo delle opere e al rilascio del certificato di abitabilità, condizioni che non si erano verificate.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla 3 Edile costruzioni s.r.l. con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

B.A., P.V., T.L., M.M. e la Reale Assicurazioni resistono con controricorso.

Ina Assitalia sp.a., Bi.Gi.Em., B.M., S.D. e Se.Ir. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte territoriale non abbia pronunciato sull’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dai resistenti solo nelle memorie istruttorie, basata sull’assunto che la l’Edilsapa – nel realizzare le costruzioni – si fosse rigorosamente attenuta alle istruzioni vincolanti della 3 Edile s.r.l..

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1669 c.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, assumendo che l’azione volta far valere i vizi delle opere era prescritta, poiché il dies a quo di decorrenza della prescrizione doveva farsi risalire alle missive inviate nel marzo 2007 con cui gli acquirenti avevano denunciato i vizi e richiesto all’Edilsapa la loro eliminazione.

Il terzo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 11, 15, artt. 1669,2735 c.c., artt. 115 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si assume che la società ricorrente non poteva esser considerata costruttrice degli immobili agli effetti della garanzia ex art. 1669 c.c., qualità che andava invece riconosciuta, in base agli esiti della prova per testi, al contenuto del contratto di appalto e della polizza assicurativa, in capo alla sola Edilsapa.

Il quarto motivo deduce l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 115,132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il giudice territoriale non abbia distinto tra i vizi delle opere oggetto del contratto di vendita e i difetti riconducibili ai lavori commissionati direttamente dagli acquirenti alla Edilsapa. Si assume inoltre che la 3 Edile s.r.l. poteva rispondere solo per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso a costruire e del capitolato tecnico allegato al contratto di appalto.

1.1. I primi quattro motivi sono oggetto della rinuncia formalizzata con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 3.8.2021, per cui non occorre adottare alcuna statuizione sul merito delle questioni sollevate in ricorso.

I ricorrenti hanno difatti transatto la lite nei rapporti con gli acquirenti degli immobili.

2. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 115,132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte distrettuale rilevato d’ufficio l’inoperatività della polizza assicurativa, pur trattandosi di eccezione in senso stretto che doveva esser proposta dalla società assicurativa nel rispetto delle preclusioni processuali.

Si espone inoltre che la 3 Edile s.r.l. – quale mera beneficiaria della garanzia assicurativa – non aveva sottoscritto la polizza e non era a conoscenza delle condizioni contrattuali cui era subordinata l’efficacia della garanzia, non essendo queste ultime riprodotte nella copia del contratto consegnata alla società ricorrente.

Non si giustificava inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Reale Mutua, poiché la 3 Edile s.r.l. aveva fatto il possibile per ottenere il certificato di agibilità.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che l’esistenza di clausole che escludono, a date condizioni, l’operatività della garanzia assicurativa è deduzione che – ove sollevata dalla parte – non integra il contenuto di un’eccezione in senso proprio, ma si risolve in una semplice difesa (traducendosi nella contestazione del fatto costitutivo dell’azione di garanzia) ed è questione rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass. 1967/2000; Cass. 15228/2014; Cass. 18742/2019).

Una tale allegazione non può dunque inquadrarsi tra le eccezioni in senso stretto neppure in relazione all’esigenza di garantire la concentrazione del processo: anche nel processo del lavoro, caratterizzato da preclusioni assertive e probatorie che scattano sin dagli atti introduttivi di giudizio, resta ferma la distinzione tra mere difese, eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto, sottoposte ad un distinto regime processuale.

Giova poi al riguardo ricordare che, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, in relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione.

Il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) e dà luogo ad un’eccezione in senso stretto solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte stessa sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte (Cass. s.u. 1099/1998; Cass. 6943/2004; Cass. 26174/2009; Cass. 27405/2018; Cass. 20317/2019).

2.1 Il giudice distrettuale, interpretando le clausole della polizza assicurativa – e segnatamente l’art. 4 delle condizioni generali di polizza – ha ritenuto che il pagamento dell’indennizzo assicurativo per i danni provocati a terzi (e di cui doveva rispondere anche la committente), fosse condizionato al decorso di un termine calcolato dalla data di rilascio del certificato di agibilità o al positivo superamento del collaudo delle opere, sostenendo inoltre che la prova della verificazione delle condizioni di operatività della copertura assicurativa, che competeva all’assicurato, non era stata acquisita.

Va anzitutto evidenziato che il ricorso non pone in discussione che come, appunto, ritenuto dalla Corte distrettuale – la predetta pattuizione negoziale contemplasse una causa di inoperatività della polizza, sicché l’interpretazione che ne ha dato il giudice territoriale resta insindacabile in questa sede.

Il fatto che – invece – la copia della polizza consegnata alla ricorrente non contenesse le condizioni generali di contratto e che la 3 Edil avesse fatto il possibile per ottenere la certificazione di agibilità è tema precluso in cassazione, non esaminato dalla sentenza e di cui il ricorso non specifica dove e quando sia stato proposto nei gradi di merito.

E’ principio consolidato di questa Corte che, qualora una questione implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di poter esaminare nel merito la censura (Cass. 32804/2019; Cass. 28480/2005; Cass. 6656/2004).

Riguardo alla dedotta equipollenza tra il certificato di collaudo e la dichiarazione di fine lavori ai fini dell’operatività della polizza, la questione è stata proposta tardivamente, solo nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Quanto alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società assicurativa, va posto in rilievo che, stante l’avvenuto rigetto della domanda di manleva, la società ricorrente è risultata soccombente nei confronti della Reale Mutua s.p.a., per cui legittimamente la Corte distrettuale l’ha condannata al pagamento delle spese processuali, restando incensurabile, poiché discrezionale, la scelta di non disporre una compensazione anche solo parziale degli oneri del processo (Cass. 20.12.2017, n. 30592; Cass. 17.10.2017, n. 24502; Cass. 31.3.2017, n. 8421; Cass. 31.1.2014, n. 2149; Cass. 19.6.2013, n. 15317).

Il ricorso è respinto, con aggravio a carico della ricorrente delle spese processuali sostenute dalla Reale Mutua s.p.a. e con compensazione di quelle sostenute dagli altri controricorrenti, che hanno transatto la lite.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, disponendo la compensazione delle spese nei confronti delle altre parti processuali.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

 

 

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