Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3936 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3936 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 25083-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3468

contro

CENTRALE ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che lo rappresenta
e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2014

,

avverso la sentenza n. 46/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 20/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIARDIELLO
delega Avvocato GELLI che ha chiesto
l’inammissibilità e il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

.,

25083-08

Svolgimento del processo
La Centrale acquisizioni immobiliari s.r.l. impugnò,
dinanzi alla commissione tributaria di Roma, un avviso di
liquidazione col quale l’ufficio del registro aveva
richiesto il pagamento dell’imposta proporzionale di

ipotecaria

e

catastale

e

dell’Invim,

su

registro con aliquota all’8 %, oltre che delle imposte
taluni

conferimenti immobiliari effettuati nell’anno 1996.
In sede di merito, la controversia fu definita con la
sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio,
n. 53-40-1999, di conferma dell’operato dell’ufficio.
Questa corte, con sentenza n. 24990-06, ha cassato la
decisione con rinvio, considerando la direttiva n. 69-335CE, art. 12, limitativa dell’applicazione dell’imposta di
registro, questa non potendo essere pretesa, quanto ai
conferimenti, in misura superiore a quella ivi stabilita
dell’i %.
Nel giudizio riassunto,

la commissione tributaria

regionale del Lazio, con sentenza depositata il 20 giugno
2008, ha accolto il ricorso della società e ha condannato
l’amministrazione alle conseguenti restituzioni e al
pagamento (per la parte non compensata) delle spese
processuali. Ha difatti osservato che, in base ai principi
enunciati dalla sentenza di cassazione, doveva essere
ridotta all’i % sia l’aliquota rilevante ai fini del
registro, sia l’aliquota rilevante per le imposte
ipotecaria e catastale.

1

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
deducendo due motivi.
L’intimata ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo la ricorrente, denunziando la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e

384 c.p.c., censura la sentenza per avere travalicato il
principio di diritto, e quindi altresì violato il
giudicato parziale conseguitone. Questo perché quel
principio consentiva al giudice di rinvio di riesaminare
la questione controversa limitatamente all’imposta di
registro. Si duole del fatto di avere la commissione
regionale accolto, infine, il ricorso della contribuente
anche relativamente alle imposte ipotecaria e catastale,
riducendo l’aliquota per queste applicata in base alla
legge nazionale.
– Col secondo motivo la ricorrente deduce, in
subordine, la violazione e la falsa applicazione dell’art.
12 della direttiva 69-335-CE e dell’art. 4, 1° co., lett.
a), n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r.
n. 131 del 1986, così come richiamato dagli artt. 3 e 21
del d.p.r. n. 635 del 1972, sul rilievo che, in ogni caso,
quanto alle ipotecarie e catastali, non si trattava di
imposte applicate, alla data dell’atto (10-5-1996), in
misura superiore a quella prevista per altre operazioni
similari.
III. – E’ fondato il primo motivo.

2

A mezzo della citata sentenza n. 24990-06 questa corte
risulta aver cassato la sentenza d’appello esplicitando
che il ricorso, allora proposto dalla società, era fondato
“solo con riferimento all’imposta di registro”.
Difatti la misura dell’ imposta doveva essere “conforme a
quella prevista dalla direttiva CEE n. 335 del 1969″.

qua”

“in parte

La cassazione era stata disposta con formula

al fine giustappunto di delimitare solo alla

questione

afferente

l’esame

devoluto

alla

fase

rescissoria.
Del tutto errata, pertanto, risulta l’affermazione della
commissione tributaria regionale secondo cui “in base ai
principi enunciati”, doveva essere ridotto anche l’importo
liquidato a titolo di imposta ipotecaria e catastale.
IV. – Il ricorso dell’amministrazione va in questo senso
accolto, con assorbimento del secondo motivo.
L’impugnata sentenza deve essere cassata con ulteriore
rinvio alla medesima commissione tributaria regionale del
Lazio, diversa sezione.
Il giudice di rinvio effettuerà i pertinenti accertamenti
anche al fine di stabilire il quantum della restituzione,
che si assume essere stata oggetto di specifica domanda.
Provvederà infine, e in ogni caso, sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese

3

del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria
regionale del Lazio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

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