Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3936 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3093-2019 proposto da:
C.J.L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI N. 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA
CESCHINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ARMANDO RESTIGNOLI;
– ricorrente –
contro
per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 4473/2018
del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ZENO IMMACOLATA che chiede
dichiararsi inammissibile l’istanza di sospensione e competente per
territorio il Tribunale di Udine.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento provvisorio ed urgente del 19.12.2018, reso nel giudizio di separazione intrapreso con ricorso dell’8.11.2018 da C.M.B. nei confronti di C.J.L.T., il Presidente del Tribunale di Udine ha affermato la propria competenza per territorio a provvedere sul regime di affidamento delle figlie minori, M.P. e J.L., rilevando che l’Alta Corte di Giustizia Britannica aveva disposto il rientro in Italia delle bambine ed ordinato al padre di liberare la casa familiare sita in (OMISSIS) per permettere alla madre ed alle bambine di occuparla in via esclusiva, irrilevante essendo che la madre abusivamente ed in violazione del provvedimento della Corte britannica avesse condotto le minori a Gizzera (CZ). In concreto col provvedimento le due bambine sono state affidate ai servizi sociali di (OMISSIS) e collocate presso la madre, è stato imposto al padre di lasciare il domicilio coniugale, oltre che il versamento del contributo pari a 500,00 per il loro mantenimento ed è stato previsto un regime di incontri padre-figlie.
Il provvedimento è stato impugnato con regolamento di competenza da C.J.L.T., che, rilevando “in via incidentale” la litispendenza internazionale tra il procedimento di separazione pendente presso il Tribunale di Udine ed il giudizio di divorzio pendente presso il giudice inglese, con conseguente dovere di sospensione ex art. 19 Reg. CE 2201/2003, ha affermato che sulle domande relative alla responsabilità genitoriale il foro di Udine non è competente, in quanto le minori risultano residenti a Gizzeria dalla data del loro rientro in Italia, a seguito dell’ordine di rimpatrio del giudice inglese. Tale ordine, contrariamente a quanto affermato in seno al provvedimento impugnato, aveva dato facoltà alla madre di occupare la casa familiare, ma non la aveva a ciò obbligata. La competenza a provvedere sulle modalità di affidamento delle minori doveva, dunque, essere individuata presso il Tribunale di Lamezia Terme, ove essa ricorrente aveva depositato il 9.11.2018 un ricorso ex art. 337 ter c.c., onde, tra l’altro, essere autorizzata a portare con sè le bambine nel Regno Unito.
C.M.B. ha resistito con controricorso, evidenziando che il procedimento di divorzio è stato definito avanti alla Corte britannica il 25.1.2019. Il PG ha concluso per l’affermazione della competenza del Tribunale di Udine. La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è ammissibile: pur resa nell’ambito di un provvedimento che ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sè l’affermazione della competenza risulta operata da parte del Presidente del Tribunale di Udine in termini di assoluta e oggettiva inequivocità tale da render chiaro che la suddetta questione è stata definitivamente risolta (cfr. SU n. 20449 del 2014; Cass. n. 3665 del 2017).
2. Nel merito esso è infondato. Va premesso che ogni questione relativa alla dedotta litispendenza tra procedimento di divorzio, innanzi al giudice inglese, e giudizio di separazione risulta superata, per esser il giudizio in tesi pregiudicante stato definito dal giudice britannico il 24.1.2019. Con tale decisione non è stata, peraltro, modificata la giurisdizione italiana relativa alle questioni inerenti la responsabilità genitoriale, già in precedenza affermata per esser stata ritenuta la fattispecie della sottrazione internazionale di minore, rectius: del “mancato rientro di un minore”, (cfr. art. 2, n. 11, Regolamento Bruxelles II bis) quale Stato nel quale le bambine avevano la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, residenza che, nella specie, è stata individuata con riferimento all’abitazione familiare, e cioè nella casa sita nell’ambito del circondario di Udine.
3. Per il principio della perpetuatio competentiae, invocato dalla stessa ricorrente, il trasferimento nella provincia di Catanzaro non è rilevante ai fini della valutazione delle domande attinenti alla responsabilità genitoriale, essendo il ricorso ex art. 337 bis c.p.c., intervenuto in epoca successiva, ed avendo il controricorrente contestato il carattere di stabilità del trasferimento in Calabria di cui ha, anzi, predicato la natura strumentale.
3. Le spese saranno valutate dal giudice del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Udine. Spese al merito. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020