Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3936 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.

53622016 proposto da:

D.M.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANGAVINO ULGHERI e DANIELA CATALDO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis in virtù di atto di

costituzione;

– resistente –

e contro

ISTITUTO SUPERIORI (OMISSIS), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA

AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIOVANNI

GIACALONE che chiede alla Corte di Cassazione rigettarsi il ricorso

e dichiararsi la competenza del Tribunale di Bergamo, in funzione di

giudice del Lavoro con le conseguenti pronunzie per legge;

avverso l’ordinanza, emessa per il procedimento n. R.G. del TRIBUNALE

di LARINO, depositata il 22/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/1/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA

MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, D.M.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di barino le amministrazioni sopra indicate per ivi sentir accogliere la domanda di cessazione delle azioni discriminatorie poste in essere ai suoi danni e per ottenere il relativo risarcimento oltre al pagamento di somme a titolo retributivo, contributivo ed accessorio.

Il Tribunale, dato atto che le azioni proposte dal ricorrente erano relative ad un rapporto di impiego, a termine, presso l’Istituto Superiore Statale (OMISSIS), ancora in corso al momento della proposizione del ricorso, dichiarava la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Bergamo.

D.M.A. propone ricorso per regolamento necessario di competenza denunciando la violazione della disciplina sulla competenza introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 2 e la carenza di motivazione, illogicità, incongruità, irragionevolezza del capo della decisione sulle spese.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha solo depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale.

Le altre amministrazioni sono rimaste intimate.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

2 – Il regolamento di competenza è pronunciato in Camera di consiglio senza discussione orale; di conseguenza è inammissibile la costituzione della parte cui il medesimo è stato notificato mediante deposito della sola procura (v. Cass. 4 aprile 1997, n. 2946).

3 – Va rilevato che la decisione qui impugnata è incentrata sul richiamo all’art. 413 c.p.c., comma 5, introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, che ha fissato un foro esclusivo ed una competenza inderogabile per le controversie dei dipendenti degli enti pubblici.

Effettivamente D.M.A. ha agito sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro in essere con l’Istituto Superiore (OMISSIS).

Tuttavia, nella specie, l’azione introdotta innanzi al Tribunale di barino dal D.M., docente che aveva stipulato in data 10/10/2014, presso il predetto Istituto Superiore, un contratto a tempo determinato per l’insegnamento di Discipline Meccaniche e Tecnologiche su cattedra ordinaria fino al termine delle attività didattiche (30/6/2015) e preso servizio lo stesso giorno, è stata un’azione dal medesimo qualificata quale azione per risarcimento danni per discriminazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 28 (il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.).

In particolare il ricorrente (affetto da sclerosi multipla con disturbo ingravescente della deambulazione, costretto dal 2008 a far uso di una carrozzina) lamentava di non essere stato messo nelle condizioni di esercitare la funzione per cui era stato assunto, di non aver mai potuto prendere contatti con la classe assegnata, di essersi limitato a firmare il registro di presenza e ad attendere la formalizzazione delle consegne (il tutto nei giorni precedenti un suo stato di malattia), di aver subito una discriminazione proprio in ragione della disabilità di cui era portatore si veda anche la denunciata violazione del D.Lgs. n. 216 del 2003, che era diventata occasione perchè fosse trattato in modo diverso (“vittima di intolleranza sociale camuffata da storture burocratiche”), essendosi posta in dubbio, ingiustificatamente, la sua idoneità all’insegnamento (che invece era certificata sia dallo stato di servizio sia dalla documentazione allegata alla domanda e richiamata in sede di autocertificazione).

Il Tribunale di Larino è stato perciò individuato quale foro del domicilio del ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 2 (dovendosi ritenere operante la presunzione di coincidenza tra il luogo di residenza del D.M., all’epoca della presentazione del ricorso, in (OMISSIS) -, rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Larino, e quella del suo domicilio alla medesima data – Cass. 18 aprile 2014, n. 9028).

Tanto precisato, va osservato che, in termini generali, la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (salvo che nei casi in cui questa appaia “prima facie” artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge). Detto principio non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto in relazione agli elementi posti a fondamento di tale domanda, nè dalla eventuale domanda riconvenzionale, che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore (cfr. Cass. 4 agosto 2005, n. 16404; Cass. 17 maggio 2007, n. 11415; Cass. 26 marzo 2014, n. 7182).

Ed allora la competenza va, nel caso in esame, determinata in base alla domanda che era diretta ad ottenere l’accertamento della condotta discriminatoria e la repressione della stessa, costituendo, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e accessorio, una parte del danno patrimoniale sofferto dal ricorrentè per effetto del discriminante comportamento datoriale. In sostanza, con l’azione proposta era stata sollecitata una inibitoria al fine di ottenere la cessazione della condotta illecita ed una reintegrazione nel patrimonio del soggetto danneggiato dal comportamento discriminatorio (in linea con la previsione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 5).

Va, poi, considerato che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, con la tecnica del richiamo ad altre fonti normative, ha stabilito l’ambito di operatività della speciale disciplina chiarendo che la stessa (e la regola del rito sommario di cognizione) è applicabile alle controversie in materia di discriminazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44 (testo unico sull’immigrazione), a quelle di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 4 (attuazione della direttiva 2000/43/C1 per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), a quelle di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 4 (attuazione della direttiva 2000/78/C1 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), a quelle di cui alla L. 1 marzo 2006, n. 67, art. 3 (misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e a quelle di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 55 quinquies (discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura).

Il medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, in sede di disposizioni finali di cui al capo 5^, ha ribadito (art. 34, comma 34) che i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui al sopra indicato del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 4, sono regolati dall’art. 28.

Per effetto delle modifiche intervenute, l’attuale del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 4 (oggetto dell’intervento legislativo di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011) è così formulato: 1. Alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 15, comma 2, dopo la parola “sesso” sono aggiunte le seguenti:, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali”. 2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’art. 2 sono regolati del D.Ls. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28 (…).

Ed allora non vi è dubbio, stanti il richiamo alla L. n. 300 del 1970, art. 15, comma 2 e l’espressa estensione della tutela antidiscriminatoria secondo le forme previste dall’art. 4 a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato e nelle aree relative (tra le altre) all’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione ed all’occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento (cfr. del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 3, lett. a e b), che la prevista disciplina sia applicabile a tutte le controversie in materia di discriminazione, comprese quelle ricollegabili ad un rapporto di lavoro, tanto privato quanto pubblico. Si consideri, del resto, che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, citato art. 28, la tutela ripristinatoria è esercitabile anche nei riguardi della P.A. (v. cit. art. 28, comma 5: “adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti”) e che, in termini generali, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2 e art. 51, comma 2, estendono automaticamente al lavoro pubblico le regole non derogate del lavoro privato.

Anche quando la controversia prospetti condotte discriminatorie ricollegabili ad un rapporto di lavoro pubblico (come detto ricomprese del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 28, nel rito sommario di cognizione in ragione del richiamo nella medesima norma operato al D.Lgs. n. 216 del 2003, ed alle aree di intervento che riguardano, tra l’altro, l’accesso all’occupazione e al lavoro, nonchè l’occupazione e le condizioni di lavoro e le discriminazioni per ragioni di handicap poste in relazione a tali eventi) per la suddetta norma speciale, la competenza territoriale è quella del domicilio del ricorrente e il rito è quello sommario di cognizione.

Quanto al foro del domicilio del ricorrente, non avendo il legislatore fatto alcuna distinzione nella formulazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, lo stesso deve ritenersi di carattere funzionale ed esclusivo al fine di garantire l’effettività della tutela ed, in assenza di una esplicita volontà del legislatore, non può ritenersi derogabile neppure dal ricorrente (cfr. Cass. 29 ottobre 2013, n. 24419; si veda anche Cass. 19 maggio 2004, n. 9567 secondo la quale l’azione civile contro la discriminazione razziale che, analogamente a quella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, si esercita con ricorso depositato anche personalmente dalla parte nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell’istante, configura una ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c., che non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione).

Quanto al rito, il procedimento, si è detto, è regolato dalle forme degli art. 702 bis c.p.c. e segg., con le variazioni dettate dalle norme generali di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, 4 e 5 e da quelle speciali contenute proprio nell’art. 28. L’individuazione in concreto del giudice ben può dipendere dalla ripartizione interna di un determinato ufficio, essendo anche ipotizzabile che le cause D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 28, siano trattate dal giudice del lavoro (nella specie, la decisione di incompetenza è stata adottata dal Tribunale di Larino nella qualità di giudice del lavoro; nè, del resto, risulta che la questione del rito sia stata specificamente posta – cfr. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1).

Circa, poi, i rapporti tra l’indicata norma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28 e l’art. 413 c.p.c., comma 5, la specialità della disciplina prevista dall’art. 28 contro gli atti e i comportamenti discriminatori, anche in ambito di occupazione e lavoro – che trova il suo fondamento nelle preminenti esigenze di tutela sottese all’individuazione, quanto alla competenza, del criterio del domicilio del ricorrente, che si ritiene vittima della discriminazione – ne determina la prevalenza sulla norma che, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fissa la competenza del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Devono, infatti, essere valutate le finalità perseguite dal legislatore nel dettare norme speciali e quella antidiscriminatoria, nel nostro sistema di valori, essendo finalizzata ad una piena realizzazione del fondamentale principio di uguaglianza, di certo prevale, per tale connotazione ulteriore, su quella, pure posta a favore del lavoratore, con l’intento di “garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (si vedano, per tale ratio dell’art. 413 c.p.c., comma 5, Cass. 7 agosto 2004, n. 15344; Cass. 29 febbraio 2012, n. 3111).

Senza dire che, nel rapporto tra due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente – cfr. Cass. 9 giugno 2011, n. 12685; Cass. 12 marzo 2014, n. 57039.

Allora, una volta chiarito che la domanda retributiva è qualificata dalla parte come funzionale al risarcimento della sua posizione, asseritamente compromessa dalla condotta discriminatoria, ne segue che tutta la causa non può che essere di cognizione del foro del domicilio.

Da tanto consegue che il ricorso va accolto (assorbite le doglianze relative alla regolamentazione delle spese) e va cassata l’ordinanza impugnata dichiarandosi la competenza del Tribunale di Larino davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

5 – La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Latino davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Condanna le amministrazioni intimate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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