Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3936 del 11/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 11/10/2018, dep. 11/02/2019), n.3936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23776-2017 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso ANNA MARIA RUSSOLILLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2603/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO
VINCENTI.
Fatto
RITENUTO
che, con ricorso affidato a due motivi, I.S. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che accoglieva (in punto di sussistenza dell’eccezione di prescrizione) il gravame del Ministero della Salute avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, aveva accolto la domanda proposta dall’odierno ricorrente al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per il contagio del virus della HCV in conseguenza di una emotrasfusione eseguita in data 3 febbraio 1979, in occasione del ricovero presso la Chirurgia del cuore e dei grossi vasi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli;
che resiste con controricorso il Ministero della Salute;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile; si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019