Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3935 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3935 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 24022-2008 proposto da:
BORSANI DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato
GRAPPINI MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LEONI FERNANDO giusta delega in calce;
– ricorrente 2013
3467

contro

MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

Data pubblicazione: 19/02/2014

ope legis;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RHO;
– intimati. –

di MILANO, depositata il 25/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 52/2007 della COMM.TRIB.REG.

24022-08

Svolgimento del processo
Danilo Borsani ha impugnato per cassazione la sentenza
della commissione tributaria regionale della Lombardia n.
52-8-2007, depositata il 25 giugno 2007, che aveva
respinto il suo appello contro la decisione di primo

grado, a sua volta reiettiva di un ricorso avverso il
silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso di somme pagate
per la registrazione di un verbale di conciliazione
giudiziale.
La conciliazione, per quanto dalla sentenza si apprende,
aveva avuto per oggetto una causa tra il predetto e la
f.11i Borsani di Borsani Danilo e Luciano s.n.c., nella
quale era stato denunciato un errore ostativo di Danilo
Borsani quanto al conferimento in società di una porzione
immobiliare.
La conciliazione era stata effettuata convenendosi, con
l’altro socio, la riduzione del capitale sociale in misura
proporzionale alla riduzione del valore della quota di
esso Danilo Borsani e lo scioglimento, per mututo
dissenso, del contratto sociale “limitatamente alla parte
del conferimento immobiliare effettuato (..) con effetto
sin dal giorno del conferimento”, previo riconoscimento
che la proprietà della porzione immobiliare, con relative
accessioni, sarebbe spettata al conferente Danilo Borsani
e non alla società.
In sede di registrazione del verbale di conciliazione,
erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e

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catastale in ordine all’immobile trasferito; e di tali
imposte il Borsani aveva chiesto il rimborso assumendo
che, in verità, un trasferimento non vi era mai stato, con
conseguente debenza della sola imposta fissa di cui
all’art. 28 del d.p.r. n. 131 del 1986.
Per quanto rileva, la commissione tributaria regionale, in

replica alla tesi ancora esposta dall’appellante, ha
invece osservato che si era trattato della risoluzione del
contratto per mutuo dissenso, e che tale forma aveva
attuato un ritrasferimento del bene, senza rilevanza di un
mero effetto dichiarativo-accertativo.
Il ricorso per cassazione è stato affidato a un motivo.
Il ministero delle economia e delle finanze e l’agenzia
delle entrate hanno replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Con l’unico mezzo, il ricorrente deduce la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 20 e 28 del d.p.r. n.
131 del 1986 e dei principi generali in materia di
interpretazione della natura e degli effetti solutori del
negozio di mutuo dissenso.
Viene sostenuta la tesi secondo cui i diritti delle parti,
oggetto dell’originario contratto, erano stati nella
specie solo ripristinati, e non riacquistati.
– Il motivo – a disparte l’oscurità del concetto da
ultimo affermato, tenuto conto che a monte vi era stato,
come dalla sentenza si apprende, un atto di conferimento
immobiliare in società, avente (per sua natura) efficacia

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traslativa

(v.

per tutte Cass.

n.

6239-10)

– è

inammissibile in relazione all’art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto pone l’interrogativo “se è dovuta in
misura fissa l’imposta di registro poiché il negozio per
mutuo dissenso di una compravendita immobiliare non
produce retrocessioni delle prestazioni, ma si limita a

rimuovere (..) gli effetti del precedente atto traslativo
(..)”.
In tali termini esso si presenta astratto dalla
regiudicanda, giacché, violando l’insegnamento di questa
corte in ordine alle modalità di redazione imposte
dall’art. 366-bis c.p.c. (v.

ex aliis sez. un. n. 12339-

10), non rivela i tratti salienti della fattispecie decisa
dal giudice d’appello.
III. – La tesi sostenuta dal ricorrente è comunque
giuridicamente infondata. E tanto la corte reputa di
aggiungere nell’esercizio della funzione nomofilattica.
Il motivo difatti riconosce che nella specie s’era
trattato dello scioglimento consensuale retroattivo del
negozio di conferimento di un bene immobile (cd. mutuo
consenso di cui all’art. 1372 c.c.).
Questa corte ha da tempo evidenziato che lo scioglimento
per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi
(cui il conferimento in società va equiparato – come detto
– qucad effectum)

realizza un nuovo trasferimento di

proprietà. Tanto è vero che, laddove si tratti di
immobili, anche per il mutuo dissenso è richiesta la forma
scritta

ad substantiam,

giustappunto perché, in base a

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simile fattispecie, viene operato un nuovo trasferimento
del bene al precedente proprietario (v. tra le tante Cass.
n. 8234-09; n. 4906-98; n. 8878-90; n. 6959-88).
Consegue che va negata qualsivoglia validità alla tesi
sostenuta dal ricorrente a riguardo della correlata forma
di imposizione indiretta.
ipotecaria e catastale,

Le imposte di registro,

percepibili sul trasferimento connesso all’atto, non hanno
per oggetto l’atto in sé, ma – al pari di qualsiasi altra
ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la
persona che la effettua e a qualsiasi titolo ciò avvenga
(vendita, donazione, successione, conferimento in società,
o decisione giudiziaria) – l’effetto che ne consegue (art.
20 del d.p.r. n. 131 del 1986).
In base all’art. 28 del d.p.r. cit., solo allorché la
risoluzione di un contratto dipenda da clausola (o da
condizione) risolutiva in esso apposta (ovvero stipulata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di
sua conclusione), la risoluzione resta soggetta a imposta
in misura fissa. Mentre, come detto, nello scioglimento
per mutuo consenso, l’effetto è rappresentato dal (nuovo)
trasferimento di proprietà, seppure con efficacia ex tunc,
e fermi –

more solito –

sul piano civilistico gli

eventuali diritti dei terzi aventi causa e dei creditori
che abbiano compiuto atti di esecuzione sul bene.
IV. – Per le esposte ragioni, il ricorso è rigettato.
Spese alla soccombenza.

4

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La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

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