Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3935 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1575-2005 proposto da:

G.M. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIGRE’ 37,

presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINAI GIANFRANCO;

– ricorrenti –

contro

M.A. (OMISSIS), G.S.

(OMISSIS), G.G. (OMISSIS), G.

E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato ST CURATOLA D’AMATO

IANNOTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato TESI FABRIZIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 386/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato CAFFARELLI Francesco, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato IABONI Pietrino con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TESI Fabrizio, difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 aprile 1987 G.I. conveniva G.M. e C.M. davanti al Tribunale di Pisa e premesso di essere proprietario di due appartamenti nell’edificio condominiale in (OMISSIS), chiedeva la condanna dei convenuti, proprietari dell’ultimo piano, alla demolizione della sopraelevazione dagli stessi realizzata, in quanto non rispettosa della normativa antisismica. I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Pisa con sentenza in data 12 luglio 2001.

M.A., G.S., G.G. e G.E., quali eredi di G.I., proponevano appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 11 aprile 2004 in base alla seguente motivazione:

… si osserva che il primo giudice ha correttamente affermato che il diritto soggettivo del proprietario dell’ultimo piano, riconosciuto all’art. 1127 c.c. di eseguire la sopraelevazione dell’immobile è soggetto, con riferimento ai rapporti privatistici fra le parti, esclusivamente alle limitazioni attinenti alla diminuzione di aria e luce ai piani sottostanti o al pregiudizio dell’aspetto architettonico, ovvero alle condizioni statiche dell’edificio anche in relazione alle violazioni della legislazione antisismica. Ciò posto il Tribunale ha correttamente escluso l’incidenza sia della prima limitazione (aria, luce, aspetto architettonico) perchè mai dedotta in causa, sia di quella derivante dall’accertata violazione della concessione edilizia, in quanto, in se stessa considerata, irrilevante ai fini privatistici, se non incidente sulla statica dell’edificio anche per violazioni della legge antisismica. Con riferimento alla sussistenza del pregiudizio, dedotto dagli appellanti, sulla statica dell’edificio, anche con riferimento a tale legislazione il giudice di primo grado si è limitato ad osservare che dalle tre relazioni depositate dal consulente da lui nominato risulta che la procedura e la documentazione inerente la vigente normativa antisismica è stata regolarmente presentata all’Ufficio del Genio civile di Pisa, pur mancante di qualsiasi riferimento ad uno studio della struttura di fondazioni e ad una relazione geologica per la verifica del terreno, che non esistono tracce nè prove inconfutabili che possano dimostrare con assoluta certezza eventuali modifiche apportate alla struttura di fondazione, e che le crepe esistenti sul vano scala, aggravatesi notevolmente nel tempo, sono conseguenza del naturale assestamento dell’immobile nel tempo. Da ciò ha tratto la conclusione della carenza in atti della prova di compromissioni alla statica dell’edificio rilevanti ai fin della dedotta illegittimità della sopraelevazione. Il Collegio osserva, innanzitutto, che il primo giudice ha omesso di rilevare che il ctu, nella relazionone depositata il 2 novembre 1996, ha evidenziato anche la carenza delle indagini e della relativa documentazione richieste dal D.M.LL.PP. 24 gennaio 1988, ed in particolare della carenza del collaudo previsto dall’art. C.9.4., da eseguire in corso d’opera sulla base di saggi e di prove sia in situ sia su campioni, Quanto alla circostanza di fatto riguardante la carenza di uno studio della struttura delle fondazioni e di una relazione geologica per la verifica del terreno, che ha costituito oggetto di contestazioni fra le parti, sviluppatasi soprattutto in sede di consulenza per il contrasto emerso fra il ctu ing. C.F. ed il consulente di parte degli appellati arch. A., si osserva che la L. n. 64 del 1974, art. 11 impone a chi intenda provvedere a sopraelevazioni la presentazione di un progetto esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture, cui va allegata una relazione sulle fondazioni, corredata da grafici o da documentazione, con illustrazione dei criteri adottati per la scelta del relativo tipo, delle ipotesi assunte e dei calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno – opere di fondazioni. Tale relazione non è stata presentata al Genio Civile, in violazione della legge citata, non è stata mai prodotta in atti o consegnata al ctu dal ctp A., nonostante le sue promesse (cfr. relazioni del ctu) e non può essere ritenuta assorbita dalla relazione di fine lavori o da altra documentazione non equivalente attinente alla L.R. n. 88 e L.R. n. 82 riguardante al disciplina dei controlli sulle costruzioni zone soggette a rischio sismico. Tutto ciò posto, ritiene il collegio che la mancata presentazione della relazione in esame non possa essere ritenuta irrilevante, come implicitamente ritenuto dal primo giudice, che non l’ha nemmeno presa in considerazione poichè ciò non induce una violazione di carattere esclusivamente formale ma una violazione di carattere sostanziale, incidente oltre che nei rapporti fra il privato e la p.a., anche nei rapporti tra privati per le conseguenze che ha sulla statica dell’edificio. La carenza indicata, infatti, comporta, per il privato che ritenga che la statica dell’edificio di cui è condominio sia stata posta in pericolo per la costruzione di una sopraelevazione in violazione della normativa antisismica, l’impossibilità di accertare documentalmente, in via preventiva e con onere posto dalla legge a carico di chi intende procedere alla costruzione indicata, come richiesto dalla legge, che siano state effettuate, in concreto, tutte le indagini relative al tipo di fondazioni dello stabile ed alla natura del terreno su cui sorge, e che nella costruzione siano state adottate, sempre in concreto, tutte le cautele previste dalla legge onde evitare l’insorgenza dell’indicato pericolo. Ritiene il Collegio che anche la carenza relativa al collaudo, non più effettuabile in corso d’opera non può essere ritenuta irrilevante ai fini che ci occupano, poichè anch’essa impedisce l’accertamento in ordine all’effettuazione della sopraelevazione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia volta ad evitare pericoli per la statica dell’edifico sopraelevato, anche in funzione antisismica. Ritiene, inoltre, il Collegio che anche la circostanza che le fessurazioni sono risultate notevolmente aumentate dal primo all’ultimo del sopralluoghi effettuati nel corso dell’espletamento delle tre relazioni di ctu, dal settembre 1989 al novembre 1996, abbia rilevanza ai fini della decisione, posto che la stessa non sembra correttamente addebitabile, contrariamente a quanto ritenuto dal ctu e dal Tribunale, esclusivamente a fenomeni di naturale assestamento dell’edificio ove si consideri il notevole progresso rilevato nel tempo relativamente breve trascorso (sette anni) rispetto all’insorgenza successiva al completamento della sopraelevazione (dal 1985 al 1986). Tutti gli elementi indicati, singolarmente e, ancor più, unitariamente considerati costituiscono, a parere del Collegio, indizi gravi, precisi e concordanti per poter presumere che la costruzione della sopraelevazione in esame ha influito negativamente sulla statica dell’edificio, anche con riferimento alla violazione della normativa antisismica.

Contro tale decisione hanno proposto appello, con cinque motivi, G.M. e C.M..

Resistono con controricorso M.A., G.S., G.G., G.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe accolto una domanda proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado (demolizione di tutto quanto realizzato dai convenuti) più ampia di quella originariamente proposta (demolizione di quanto realizzato non costituente copertura).

Il motivo è infondato.

Non esiste, infatti, differenza neppure dal punto di vista formale tra le conclusioni del primo e del secondo grado, facendosi in entrambe riferimento “a quanto realizzato in sopraelevazione dell’ultimo piano”.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, in primo luogo, che la Corte di appello prima avrebbe concordato con il giudice di primo grado nel ritenere che il mancato rispetto della concessione edilizia è irrilevante nei rapporti tra i privati e poi avrebbe contraddittoriamente affermato che tale violazione faceva presumere che la sopraelevazione aveva influito negativamente sulla statica dell’edificio.

La doglianza è infondata, in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto che solo la violazione della normativa antisismica avrebbe influito negativamente sulla statica dell’edificio.

La esattezza di tale conclusione viene contestata nella restante parte del terzo motivo, nel quarto motivo e nel quinto motivo.

In proposito si deduce che i giudici di merito, dimenticando che spettava agli attori dare la prova in concreto della pericolosità della sopraelevazione per la statica dell’edificio: a) del tutto immotivatamente si sarebbero discostati dalle conclusioni del ctu, il quale aveva escluso che le fessurazioni riscontrate fossero addebitabili alla sopraelevazione; b) hanno affermato che dal punto di vista amministrativo la pratica prevista dalla normativa antisismica non era completa, pur non risultando ciò dalla c.t.u. e pur non risultando che le manchevolezze erano state rilevate dal Genio Civile; c) hanno illogicamente affermato che la sola incompletezza della pratica aveva inciso sulla statica dell’edificio;

d) hanno ipotizzato un inesistente diritto dei condomini di controllare preventivamente ed in corso d’opera la regolarità della pratica amministrativa in ordine al rispetto della normativa antisismica. Le doglianze sono fondate.

Effettivamente i giudici di merito sono giunti ad affermare la pericolosità della sopraelevazione sulla base di considerazioni del tutto soggettive e possibilistiche, discostandosi immotivatamente dal parere del ctu.

Questo non significa che i condomini siano, in corso d’opera, privi di tutela in ordine alla realizzazione di una sopraelevazione che, in ragione del mancato rispetto della normativa antisismica, abbiano ragione di ritenere pericolosa per la statica dell’edificio.

Essi hanno altri mezzi (in particolare denunzia di nuova opera), senza poter vantare sic et simpliciter il diritto alla demolizione di quanto realizzato.

Il secondo motivo, con il quale si deduce che la Corte di appello, invece di disattendere senz’altro il ctu, avrebbe dovuto disporre un nuova consulenza, così come era stata sollecitata, e non omettere qualsiasi pronuncia in merito, viene ad essere assorbito.

In definitiva, va rigettato il primo motivo, vanno accolti il terzo (nei sensi di cui in motivazione), quarto e quinto motivo, con assorbimento del secondo. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il terzo, quarto e quinto motivo, con assorbimento del secondo motivo; in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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