Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3935 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21420/2015 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI, 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO MORACCI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FRANCESCO GUIDUGLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

emessa il 25/02/2015 e depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della presente ordinanza;

rilevato:

che la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado con la quale l’odierno ricorrente era stato dichiarato decaduto, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1970, art. 47, dalla domanda intesa al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.U. sulla base di un unico motivo, successivamente illustrato con memoria;

che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

ritenuto:

che l’unico motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. n. 438 del 1992, è manifestamente infondato;

che, in particolare, l’assunto del ricorrente secondo il quale poichè la domanda di rivalutazione contributiva era stata formulata unitamente alla richiesta di erogazione del trattamento pensionistico, da configurarsi quale unicum, l’azione del P., in quanto intesa alla correzione della errata determinazione amministrativa relativa alla pensione, si configurava quale richiesta di adeguamento della prestazione, sottratta, in base al dictum di sezioni unite n 12720 del 2009, al regime decadenziale, restando assoggettabile al solo limite della prescrizione ordinaria, si pone in contrasto con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte alla quale si ritiene di dare continuità;

che, infatti, il giudice di legittimità, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, ord. n. 7394 del 2014), si è espresso affermando il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Secondo le richiamate decisioni l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

che il giudice di legittimità è, altresì, fermo nell’affermare che con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinati – il diritto al trattamento pensionistico. (Cass. 12685 del 2008; Cass. n. 7527 del 2010; Cass. n. 8926 del 2011; Cass. n. 6331 del 2014; Cass. n. 7934 del 2014; Cass. n. 13578 del 2014);

che, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi affermando la decadenza dell’odierno ricorrente dalla domanda giudiziale, depositata solo nel corso dell’anno 2014 a fronte di un’istanza amministrativa depositata il 6.3.2003, e quindi ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni decorrente da quest’ultima data (v., tra le altre, Cass. n. 17562 del 2011 n. 7527 del 2012, Cass. ss.uu. 12718 del 2009);

che a tanto consegue il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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