Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3935 del 11/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21694-2018 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3330/2018 R.G. 55624/2017 del TRIBUNALE di
MILANO, depositato il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO
CAMPESE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con decreto del 10 luglio 2018, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di B.S., nato in Gambia, il 15 dicembre 1997, volta al riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.
1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, fissando l’udienza di comparizione delle parti per il solo deposito di documenti, e non anche per l’audizione del ricorrente (benchè da quest’ultimo invocata), reputando sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese del primo dinanzi alla Commissione Territoriale di Milano per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ritenne che i motivi (di matrice essenzialmente familiare/personale) addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.
2. Avverso il descritto decreto, B.S. ricorre per cassazione affidandosi ad un motivo, resistito con controricorso, dal Ministero dell’Interno.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il formulato motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 ed 11, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito dalla L. n. 46 del 2017, in combinato disposto con la Dir. n. 32 del 2013, art. 46, paragrafo 3, e con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, per avere il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, rigettato il ricorso senza previa fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del ricorrente, malgrado la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione, e nonostante gli elementi di fatto nuovi introdotti in primo grado, e non dedotti nel corso della procedura amministrativa”.
RITENUTO CHE:
1. Questa Corte, nel sancire (cfr. Cass. n. 17717 del 2018) che, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi, altrimenti, nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del principio del contraddittorio (salvo che – ovviamente – non sia stato lo stesso richiedente ad aver visto accolta la propria istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione), ha altresì precisato che ciò, stando all’inequivocabile dato normativo (cfr. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. a), inserito dal D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017), non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dar corso all’audizione del richiedente.
2. Nella specie, il ricorrente sostanzialmente lamenta la sua mancata audizione malgrado la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione, e nonostante gli elementi di fatto nuovi introdotti in primo grado e non dedotti nel corso della procedura amministrativa: elementi, peraltro, specificamente riportati anche nell’odierno ricorso (cfr. pag. 6-7) e che, effettivamente, appaiono non ricompresi tra quelli che il predetto tribunale ha elencato come riferiti innanzi alla competente commissione territoriale.
3. Posto, allora, che, come correttamente premesso dal giudice a giro, l’opposizione innanzi ad esso promossa “non si atteggia come un’impugnazione tecnicamente intesa, poichè l’autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda inizialmente inoltrata in sede amministrativa”, ne deve conseguire, in assenza, peraltro, di qualsivoglia previsione legislativa contraria, la piena facoltà per il richiedente di allegare, innanzi al tribunale, fatti anche nuovi ed ulteriori (come accaduto nella specie, rivelandosi infondata, alla stregua di quanto si è detto in precedenza, la contraria affermazione rinvenibile nel decreto del tribunale. Cfr. pag. 3) rispetto a quelli descritti innanzi alla commissione territoriale (sui quali, peraltro, l’adito giudice, potenzialmente, potrebbe esercitare anche il proprio potere istruttorio di ufficio), questo Collegio ritiene opportuno un maggiore approfondimento del tema riguardante eventuali limiti alla discrezionalità dell’audizione del richiedente, da parte del tribunale, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 10, lett. a), nel testo prima richiamato, in presenza della compiuta allegazione, innanzi ad esso, da parte del richiedente la protezione, di elementi di fatto nuovi rispetto a quelli riferiti davanti alla commissione territoriale.
4. Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019