Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3934 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3934 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 16450-2016 proposto da:
SCURTU EVLAMPIA, domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa
dall’avvocato PATRIZIA AMATO in virtù di procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
LI CALZI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA
TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE
CARCI, e rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO
GIARRATANA in virtù di procura in calce al controricorso.
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1265/2015 del TRIBUNALE di
AGRIGENTO, depositata il 29/9/2015;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne la successione del defunto Guarnieri
Antonio, deceduto in data 19/4/2011, il quale con un primo

Luigi un appartamento in Canicattì al Corso Vittorio Emanuele
n. 371, nonché un garage nella medesima città alla Via
Medaglie d’Oro Cumbiello n. 22, attribuendo agli altri nipoti, LI
Calzi Giuseppa Stefania, Diego e Gioacchino, un terreno in
Canicattì alla c.da Fontana Bianca Buccheri, assegnando alla
odierna ricorrente la somma di C 40.000,00 a condizione che
avesse prestato assistenza, cura e medicine, vita natura!
durante.
Con successivo testamento del 1 giugno 2009 il de cuius
revocava la disposizione testamentaria in favore dei nipoti
relativa al terreno, i cui diritti erano invece attribuiti in favore
della Scurtu, sempre con la previsione dell’onere
dell’assistenza materiale e morale vita natura! durante.
Infine con un terzo testamento del 22 novembre 2010, il
Guarnieri, revocando ogni precedente disposizione
testamentaria, istituiva erede universale la Scurtu.
Tale ultimo testamento era impugnato dinanzi al Tribunale di
Agrigento da Li Calzi Luigi il quale assumeva la sua invalidità in
quanto redatto allorchè lo zio era incapace di intendere e di
volere, o comunque perché frutto dell’attività captatoria della
Scurtu.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1265 del 29
settembre 2015, ha accolto la domanda del Li Calzi, annullando
il testamento per incapacità naturale del de cuius.

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testamento del 17/10/2007 aveva assegnato al nipote Li Calzi

A tal fine ha osservato che l’attore aveva soddisfatto l’onere
della prova su di lui incombente circa la dimostrazione che il
testamento era stato predisposto allorquando il defunto era
privo della capacità di intendere e di volere, dovendosi a tal
fine valorizzare le deposizioni dei medici Marchese Ragona Lelio

Guarnieri a breve distanza di tempo dalla data del testamento
impugnato, riscontrando la presenza di una grave patologia
(demenza senile) che tenuto conto della prossimità delle visite,
doveva ritenersi sicuramente esistente anche alla data del
testamento.
Tali deposizioni erano poi confortate da quelle degli altri testi di
parte attrice, Li Calzi Diego e Giuseppa che avevano visitato lo
zio nel dicembre del 2010 riscontrando che era del tutto privo
di lucidità.
Di alcun ausilio apparivano invece le deposizioni rese dai testi
indicati dalla convenuta, i quali pur avendo funto da testimoni
in occasione del testamento pubblico, erano da reputarsi
inattendibili, in quanto privi delle cognizioni mediche invece in
possesso degli altri testi, che avevano invece escluso che il de
cuius fosse lucido.
Il quadro probatorio era poi completato dalla circostanza che
era emerso che la convenuta aveva cercato di ottenere dai
predetti medici un certificato attestante la capacità di intendere
e di volere del de cuius, comportamento questo che denotava
l’intento di mettere al sicuro l’istituzione di erede, nascondendo
quelle che erano le reali condizioni di salute psichica del
Guarnieri.
Infine non apparivano comprensibili in altro modo le ragioni in
base alle quali il de cuius avrebbe dovuto modificare il proprio
testamento, posto che anche gli eventuali motivi di attrito con

Ric. 2016 n. 16450 sez. M2 – ud. 19-10-2017 -3-

J

e Salvaggio Giuseppe, i quali avevano sottoposto a visita il

l’attore, risalivano a vari anni addietro, sicchè ove ritenuti
effettivamente idonei ad incidere sulla volontà di beneficiare il
nipote, lo avrebbero indotto a mutare il precedente testamento
già alcuni anni prima.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Scurtu Evlampia, e

dichiarato il gravame inammissibile ex art. 348 ter c.p.c..
Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento propone ricorso
Scurtu Evlampia sulla base di due motivi.
Li Calzi Luigi resiste con controricorso.
Preliminarmente occorre dare atto che, ad onta dell’erroneo
riferimento nella prima pagina del ricorso, la convenuta ha
inteso correttamente impugnare, come appunto previsto
dall’art. 348 ter c.p.c., la pronuncia di primo grado, come si
evince in maniera inequivoca dalle conclusioni di cui alla pag.
15 dello stesso ricorso.
Inoltre, atteso che l’ordinanza di inammissibilità risulta
depositata in data 2/5/2016, il ricorso è stato proposto nel
termine di sessanta giorni dalla stessa pubblicazione del
provvedimento, il che rende pacifiche la procedibilità ed
ammissibilità dell’impugnazione.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 591
c.c., sostenendosi che l’onere probatorio in punto d’incapacità
del testatore incombe su colui che invoca l’invalidità del
testamento.
Prova che non può ritenersi che sia stata offerta da parte
dell’attore, mancando la dimostrazione che il Guarnieri fosse
effettivamente incapace al momento della redazione del
testamento oggetto di causa.

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la Corte d’Appello di Palermo con ordinanza del 2/5/2016 ha

Il secondo motivo invece denunzia la nullità del procedimento
in materia di valutazione delle prove, in quanto la sentenza
non terrebbe conto delle prove raccolte in corso di causa,
dovendosi escludere che una corretta valutazione del materiale
istruttorio potesse portare a ritenere che il testamento fosse

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la
loro connessione, sono del tutto privi di fondamento.
Ed, invero, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 27351/2014) in tema di
annullamento del testamento, l’incapacità naturale del
testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia
o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de
cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità
transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il
soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della
redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri
atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo
stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la
dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da
incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su
chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in
un momento di lucido intervallo.
La sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione
di tali principi, ritenendo sulla base di un apprezzamento in
fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, che le
condizioni di salute del testatore, come accertate anche dai
sanitari che lo avevano avuto in cura in prossimità della data di
redazione del testamento, erano tali da determinare uno stato
di incapacità totale e permanente, e sussistente anche alla

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stato redatto dal defunto allorquando era incapace.

data cui risale l’atto di ultima volontà, ritenendo pertanto che
l’attore avesse assolto l’onere probatorio che gli incombeva,
non apparendo invece in grado di confutare tali emergenze
processuali, e quindi in grado di documentare la redazione del
testamento in un momento di lucido intervallo, le dichiarazioni

La sentenza impugnata è quindi pervenuta all’affermazione
dell’invalidità del testamento sulla base di una articolata ed
argomentata complessiva valutazione delle risultanze
istruttorie, dovendosi pertanto escludere sia la dedotta
violazione di legge, che altro non rappresenta che una
surrettizia richiesta di rivalutazione delle prove, sia la non
meglio precisata sussistenza di una nullità per la violazione di
nemmeno ben individuate norme in materia di prove.
L’incensurabilità della valutazione in fatto compiuta dal giudice
di merito va poi ulteriormente ribadita alla luce dell’applicabilità
alla fattispecie della previsione di cui al penultimo comma
dell’art. 348 ter c.p.c., che per l’ipotesi di inammissibilità
dell’appello dichiarata ai sensi della norma in oggetto, preclude
la deducibilità come vizio della sentenza dell’ipotesi di cui al n.
5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., che in ogni caso non permetterebbe
di denunciare, come peraltro nemmeno consentiva la disciplina
previgente, l’erronea valutazione in punto di apprezzamento
delle prove da parte del giudice di merito.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione

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dei testi indicati da parte convenuta.

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C
2.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari
al 15% sui compensi ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017

pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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