Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3934 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3934 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 20220-2008 proposto da:
PALLONI PAOLA, JOHN PERRY SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, PALLONI FRANCA,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 91,
presso lo STUDIO CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIO,
rappresentati e difesi dagli avvocati LUCISANO
2013

CLAUDIO, LUPI RAFFAELLO giusta delega a margine;
– ricorrenti –

3466
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 19/02/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 55/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 12/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott.

20220-08

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate, ufficio di Rimini, notificò a
Paola e a Franca Maria Palloni e alla Duomo s.r.l. un
avviso di liquidazione dell’imposta di registro
relativamente a una delibera di aumento del capitale

sociale mediante conferimento di immobili.
L’avviso era basato sulla tesi che l’atto di conferimento
doveva essere qualificato come vendita, tenuto conto che
le Palloni avevano conferito in società un complesso
immobiliare dopo aver contratto un mutuo fondiario, e che
avevano pagato l’imposta di registro sul valore al netto
del mutuo per poi cedere le quote sociali a beneficio di
soggetti terzi.
Le contribuenti e la John Perry s.r.l. (incorporante la
Duomo s.r.1.) impugnarono l’atto dinanzi alla commissione
tributaria provinciale di Rimini.
Questa accolse il ricorso, ma la sentenza venne riformata,
in appello, dalla commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna.
Il

giudice

d’appello

condivise

la

ricostruzione

dell’operazione nel senso dall’ufficio sostenuto e ritenne
tempestivo l’atto in ragione della proroga biennale di cui
all’art. 11 della 1. n. 289-02.
La contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione
deducendo tre motivi, illustrati anche da memoria.
L’agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1

I. – Devesi preliminarmente rilevare che il ricorso per
cassazione risulta notificato per posta direttamente dal
difensore, ai sensi dell’art. 1 della 1. n. 53 del 1994.
Questa norma, nella versione che rileva in causa
[anteriore cioè alla modifica dettata dall’art. 25, 3°
co., lett. a), della 1. 12 novembre 2011, n. 1831

stabilisce che:
“l. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura
alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura
civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine
nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della
presente legge, può eseguire la notificazione di atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo
del servizio postale, secondo le modalità previste dalla
legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità
giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita
personalmente”.
A sua volta il richiamato art. 7 della 1. cit. prevede
che:
“1. L’avvocato o il procuratore legale, che intende
avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge,
deve essere previamente autorizzato dal consiglio
dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione
potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o
procuratori legali che non abbiano procedimenti
disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere

2

prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette
sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione
di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il
consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga
motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio
delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in
camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è
impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel
termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed
è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua
eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’avvocato o il
procuratore legale consegna al consiglio dell’ordine il
registro di cui all’articolo 8, sul quale vengono annotati
il provvedimento di revoca e l’eventuale annullamento del
medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell’ordine adottati ai
sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più
ampi.”.
– La notificazione dell’atto processuale compiuta
personalmente dall’avvocato, in caso di violazione di uno
qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla 1. 21 gennaio
1994 n. 53, è nulla (non inesistente). Ma la nullità — non
riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa
della facoltà dell’avvocato di eseguire la notificazione
in proprio — può essere sanata soltanto dalla tempestiva
costituzione dell’intimato, essendo a tal fine irrilevante

3

l’avvenuta consegna dell’atto (v. per tutte Cass. n. 5743li; n. 8592-01).
Nella

specie

la

costituzione

in

giudizio

dell’amministrazione intimata non è avvenuta.
Consegue

che

il presupposto

di

validità

della

notificazione, per quanto menzionato dal difensore

notificante in calce al ricorso, deve essere dalla corte
verificato d’ufficio, mediante diretto esame degli atti di
causa.
E’ allora risolutivo osservare che, per quanto richiamata
dal notificante, l’autorizzazione di cui all’art. 1 non è
stata prodotta in giudizio, neppure in copia.
Devesi pertanto ritenere insussistente il presupposto di
validità della notificazione. Ed essendo l’invalidità
sanabile soltanto dalla costituzione della parte avversa
(nella specie non avvenuta), il ricorso va dichiarato
inammissibile.
III. – A ogni modo, reputa la corte di evidenziare che il
ricorso sarebbe in ogni caso da disattendere, per le
seguenti ragioni.
IV. – Il primo mezzo, che deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 42 del d.p.r. n. 131 del 1986 e
11 della 1. n. 289-02, oltre che l’insufficienza della
motivazione sul punto, è inammissibile perché concluso da
quesiti

di

dell’imposta

diritto concernenti
(come

suppletiva)

la qualificazione
e

l’interpretazione

letterale e logico-sistematica dell’art. 11 cit.

4

I quesiti sono privi di riferimenti alla fattispecie e
quindi inidonei, per la loro astrattezza, a soddisfare il
requisito essenziale di cui all’art. 366-bis c.p.c.,
costituito dal fatto di dover essere il quesito funzionale
alla elaborazione di un principio di diritto utile a
definire la controversia.

V. – Il secondo mezzo, che deduce l’ omesso esame (art.
360, n. 4, c.p.c.) della censura concernente il vizio di
motivazione dell’avviso di liquidazione, riproposta in
appello, è inammissibile perché il quesito di diritto non
appare calibrato sul vizio denunciato.
La

questione

afferente

l’illegittimità

dell’atto

tributario per vizio di motivazione è questione di merito.
Diversamente la questione afferente l’omesso esame di una
censura, da parte del giudice d’appello, è questione
processuale.
Il vizio che ipoteticamente, in caso di mancato esame
della questione, caratterizza la sentenza è quindi un
vizio di attività, suscettibile di venire in rilievo ai
sensi degli artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c.
Se è vero allora che in questo senso il vizio è stato
dedotto dai ricorrenti, è anche vero che il quesito di
diritto, che conclude l’esposizione del motivo, si palesa
altrimenti formulato. Esso cioè non risulta calibrato sul
vizio dedotto, sebbene sulla questione di merito: “se
l’art. 7, primo coma, della legge n. 212 del 27 luglio
2000, sull’obbligo di motivazione degli atti
dell’amministrazione

finanziaria,

possa

considerarsi

5

soddisfatto dalla semplice enunciazione di un non meglio
precisato collegamento tra due atti presentati per la
registrazione, o se richieda l’espressa indicazione della
normativa su cui si fonda la pretesa erariale e dei
passaggi logico giuridici in base ai quali l’ufficio ha
ricostruito il fatto e lo ha inquadrato giuridicamente”.
agevole constatare che il quesito, dando il senso del

E’

tema di merito, e non della eccepita omissione di
pronuncia, non riflette la censura.
Il che costituisce ragione di inammissibilità del mezzo,
in quanto il quesito, come questa corte ha più volte
affermato (Cass. n. 5799-10; n. 24220-09), deve costituire
la chiave di lettura delle ragioni indicate nel motivo.
In difetto, non può la corte rispondere con la
enunciazione di una regula iuris pertinente alla censura.
VI. – Il terzo motivo infine – col quale si denunciano la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 20 del d.p.r.
n. 131-86, nell’affermazione di erroneità della
riqualificazione come compravendita immobiliare
dell’operazione posta in essere – è inammissibile e
comunque infondato.
Anche in tal caso il quesito di diritto – “se, in assenza
di una disposizione antielusiva specifica ed in
considerazione della peculiarità dell’imposta di registro
quale imposta d’atto, sia possibile procedere alla
“riqualificazione” del negozio giuridico di conferimento
di immobile, a seguito della cessione delle quote della
società conferita ria, come “compravendita immobiliare” ”

6

si risolve in una mera interrogazione circa la
possibilità giuridica della diversa qualificazione di
un’operazione astratta, senza riferimenti ai termini
specifici della controversia. Per cui, nella citata
astrattezza, all’interrogativo va certamente data risposta
affermativa, nel senso che è possibile qualificare nei

termini detti un’operazione del genere, ove le risultanze
di fatto depongano in tali termini. Tanto questa corte ha
già affermato a mezzo del principio secondo cui
l’operazione di conferimento di un bene immobile gravato
da finanziamento ipotecario e, a breve distanza di tempo,
la successiva operazione di cessione di quote societarie
sono da ritenersi negozi collegati; cosicché tali negozi
devono considerarsi produttivi di un unico effetto
giuridico – quello della compravendita – ai fini dell’art.
20 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (v. per tutte Cass. n.
2713-02; n. 14900-01).
Avendo la commissione regionale accertato la situazione di
fatto corrispondente, la statuizione finale si presenta
coerente e condivisibile.
VII. – Per le esposte ragioni il ricorso andrebbe quindi
disatteso.
Ma resta in ogni caso assorbente la ragione di
inammissibilità evidenziata all’inizio.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 4 dicembre 2013.

7

ZSENTF
A1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA