Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3934 del 18/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3934 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 10448-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DIO MAIUT A

PASQUALE,

NAZARIA

GIUSEPPE

NZRGPP47I-125I131G) STELVIO GIOVANNI, BOVINO GIUSEPPE, CUSANO RAFFAELE, CASANOVA GIACOMO, PONI-

Ag–)

Data pubblicazione: 18/02/2013

PONIO DOMENICO, RICCIO PASQUALE, MARRONE NICOLA, RUSSO CARMINE, DI MAURO CESARIO, D’ALLESTRO
VINCENZO, DE SORBO ANGELO, MOTTOLA FERDINANDO, ANDREOZZI GIOVANNI, BRUTTAPASTA LUIGI, MEDI-CI ROSARIO COSMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato PELLEGRINO ROCCO, giusta mandato a margine del ricorso;

controricarrenti

avverso il decreto nel procedimento R.G. 540/08 (cui sono riuniti i
procedimenti dal n. 541/08 RG. al 556/08 RG.) della CORTE
D’APPELLO di ROMA del 21.9.09, depositato il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Roberto Pellegrino (per delega
avv. Rocco Pellegrino) che si riporta agii scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ricorre nei confronti di
Diomaiuta Pasquale e degli altri soggetti indicati in epigrafe per la cassazione del decreto della Corte di appello di Roma depositato il 24
febbraio 2010, con il quale, in parziale accoglimento delle domande di
equa riparazione dai predetti avanzate in relazione alla durata non ragionevole di un giudizio ancora pendente davanti al TAR del Lazio, intrapreso nel marzo dell’anno 1996, è stata attribuita, per il ristoro del
pregiudizio di natura non patrimoniale, la somma di f, 9.000,00 per
ciascun ricorrente, con il favore delle spese processuali.
Ric. 2011 n, 10448 sez. M1 – ud. 17-10-2012
-2-

DEI PAGGELLA, 4/D, presso PELLLEGRINO-COCCHI BENE-

Vengono dedotti due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione in forma semplificata della motivazione della decisione.

Motivi della decisione
Entrambi i motivi, con i quali si deduce, rispettivamente, violazione

nonché vizio motivazionale, per aver la corte territoriale liquidando il
pregiudizio non patrimoniale applicando un criterio superiore a quello
normalmente adottato in relazione a processi di natura amministrativa
di lunga durata, sono infondati.
La Corte di appello, riconoscendo a ciascun ricorrente la somma di
9.000,00 complessivi per nove anni di durata irragionevole, non si è affatto discostata in maniera irragionevole dai parametri normalmente
adottati dalla Corte Europea in casi analoghi. I-la dunque validamente
esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo
nel sostanziale rispetto di quei parametri, fornendo al riguardo congrua
motivazione. La liquidazione del danno, proprio perché effettuata
nell’ambito dei limiti, anche di natura quantitativa, riservati a una valutazione di merito, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità..
Non può omettersi di rilevare che, in relazione alla valutazione
discrezionale propria del metodo equitativo, da applicarsi nella
presente materia, è necessario — onde scongiurare l’ipotesi di una
quantificazione arbitraria – che il giudice di merito fornisca, come nella
specie, indicazioni sui criteri che lo hanno guidato nel giudicare
proporzionata una certa misura del risarcimento; tale motivazione, per
altro, può assumere in un decreto anche caratteri di sommarietà,
purché — come nel caso in esame – si riescano ad individuare, almeno
per grandi linee ed anche dall’insieme delle indicazioni espresse nel

Ric. 2011 n. 10448 sez. Ml – ud. 17-10-2012
-3-

dell’art. 2 della 1. n. 89 del 2001, dell’art. 6 CEDU e dell’art, 2056 c.c.,

provvedimento, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la
decisione è basata. ( Cass. n. 2037 del 2000; Cass., n. 8 del 2003)..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente al
pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in
600,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antiostatario, Avv. Rocco Pellegrino.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima.sezione civi-

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA