Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3934 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AGLIANO TERME, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso, dall’Avv. RUSSO Carlo, elettivamente domiciliato nello

studio dell’Avv. Rosario Salonia, in Roma, Corso Leopoldo Fregoli n.

8;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE BARBERA DEI SEI CASTELLI S.C.A. con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/06/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino, Sezione n. 06, in data 11.12.2007, depositata il

16.01.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5978/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 72/06/2007, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione n. 06 l’11.12.2007 e DEPOSITATA il 16 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di diniego di rimborso ICI degli anni dal 2002 al 2005, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 2, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 133 del 1994, modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4.

2 – L’ intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune e riconosciuto, nel caso, la non imponibilità dei fabbricati ai fini ICI, nella considerazione: a – che erano ravvisabili, nel caso, i presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento della ruralità del fabbricato agli effetti fiscali, trattandosi di fabbricato strumentale all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’attività agricola svolta dai soci; b – che non ostava al riconoscimento della ruralità dei fabbricati la circostanza che gli stessi erano iscritti nel N.C.E.U. e dotati di rendita catastale.

4 – In via del tutto preliminare, in relazione all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4, si ritiene che sia venuto meno l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione, dal momento che la citata disposizione ha precluso il rimborso delle somme già pagate a titolo di ICI, anche per i periodi di imposta, anteriori al 2008.

4 bis Alle questioni poste con il ricorso, si ritiene, poi, possa rispondersi richiamando il principio, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

5 – Alla stregua delle precedenti considerazioni, e trattandosi, oltretutto, di fabbricati, di cui non è stata allegata e dimostrata la classificazione rurale, si ritiene sussistano, in ogni caso, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Ritenuto che in base al richiamato principio, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte ed alle considerazioni svolte in relazione, e condivise dal Collegio, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Ritenuto, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Piemonte, procederà al riesame e, quindi, applicando le norme di riferimento ed i richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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