Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3934 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24370-2017 proposto da:

D.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

ORTANI, 85, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza 3638/2017 n. R.G. 43927/2015 del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

RILEVATO

CHE

1. Con decreto del 15 settembre 2017, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione ex art. 98 L.Fall. dell’Avv. Prof. Valerio Di Gravio, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., intesa ad ottenere il riconoscimento della prededucibilità, ex art. 111 L.fall., del credito insinuato (attività professionale per la predisposizione e presentazione della domanda di concordato preventivo) e, per l’effetto, ha confermato l’ammissione del credito di 90.000,00 in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, e del credito per IVA e CPA al chirografo.

2. L’Avv. Prof. Di Gravio ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, mentre il menzionato fallimento non ha spiegato difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: i) “Violazione dell’art. 111 L. Fall. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per non essere stata riconosciuta la collocazione in prededuzione al suddetto credito; ii) “Violazione degli artt. 10 e 11 disp. Prel. c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; iii) “Violazione di legge, con riferimento all’art. 111 Cost., commi 6 e 7 (art. 360 c.p.c., n. 1) e nullità del decreto per contraddittorietà della motivazione con riferimento all’art. 135 c.p.c., comma 3, ed all’art. 99 L. Fall., comma penultimo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

2. Il credito del ricorrente trae origine dall’attività professionale dal medesimo svolta, nell’interesse della (OMISSIS) s.p.a. in bonis, per la predisposizione e presentazione, ad opera di quest’ultima, della domanda di concordato preventivo.

3. Quest’ultima domanda, però, è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Roma, con decreto del 17 ottobre del 2014. Il medesimo tribunale ha successivamente dichiarato il fallimento della predetta società con sentenza del 21 novembre 2014.

RITENUTO CHE:

1. Il tema concernente le conseguenze della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dal debitore sulla riconoscibilità della prededuzione del credito che il professionista che l’abbia assistito nella sua presentazione intenda poi insinuare al passivo del suo successivo fallimento merita un maggiore approfondimento. Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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