Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3933 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3933 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 21721-2017 proposto da:
MOLLA NURUL AMIN, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA VACOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende opc leg-is;

controricorrente

avverso la sentenza n. 518/2017 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 13/06/2017;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 13 giugno 2017, la Corte d’Appello di

Molla Nurul Amin (nato in Bangladesh, il quale aveva esposto
di essere fuggito dal paese natale per la situazione economica
di estrema povertà), volte in via gradata al riconoscimento
dello status di rifugiato politico, del diritto alla protezione
sussidiaria ed alla protezione umanitaria. Per la cassazione
della sentenza ha proposto ricorso il Molla, sulla base di due
motivi, con cui denuncia, rispettivamente, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 5, co 6, d.lgs. n. 286 del 1998; e degli
artt. 1 dpcm 535 del 1999; 2 d.lgs. n. 85 del 2003; 13 del
d.lgs. n. 25 del 2008. Il Ministero ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
in forma semplificata.
2. Il primo motivo rivolto alla mancata concessione della
protezione umanitaria è infondato: l’impugnata sentenza ha
rilevato come a fronte della dedotta instabilità politica del
Bangladesh, le ragioni che avevano indotto il richiedente ad
abbandonare il suo Paese erano prettamente economiche e
generiche al punto da non consentire un esame approfondito
della sua situazione. Tale deficit di allegazione è manifesto
pure in seno al ricorso, nel quale in modo generico, da una
parte, si invoca, un inammissibile riesame della situazione del
Bangladesh e, dall’altro, si sottolinea il disagio economico del
ricorrente. Al riguardo, va rilevato che la condizione per il
rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma
Ric. 2017 n. 21721 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

Cagliari, ha confermato il rigetto delle istanze avanzate da

6 del d.lgs n. 286 del 1998, risiede nella valutazione di una
situazione concreta di vulnerabilità da proteggere, alla luce
degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo
Stato italiano, riferita, anzitutto, ad elementi strettamente
personali e che inoltre sia la conseguenza dalla grave

provenienza. E tale situazione non può tout court identificarsi
in ragioni di natura economica, occorrendo, appunto, che tale
condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani
subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità
al disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass. n. 28015 del 2017;
n. 26641 del 2016).
3. Il secondo motivo è inammissibile, perché nuovo: la
questione del trattamento del Molla al suo ingresso in Italia
(ritenuto maggiorenne quando, invece, non lo era, con
conseguente mancata attivazione delle tutele previste per i
minori non accompagnati e perdita dell’opportunità di
convertire il permesso da minore di età a motivi di lavoro o
attesa occupazione) non ha, infatti, costituito oggetto di esame
nell’impugnata sentenza.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano
in C 2.150,00, di cui C 100,00 per spese, oltre a spese generali
ed accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

Ric. 2017 n. 21721 sez. MI – ud. 16-01-2018
-3-

violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2018.

Il Pr sidente

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