Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3933 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato BIANCHETTI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO ANTONINO;

– ricorrente –

contro

R.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato VITALI ENRICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato IAPICHINO SEBASTIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 955/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/05/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato BRANDINI Giuseppe, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato IAPICHINO Sebastiano, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Sezione Distaccata di Floridia della Pretura circondariale di Siracusa depositato il 26 maggio 1998 R. T. lamentava di essere stata molestata nel possesso della servitu’ di passaggio – esercitata attraverso una strabella – costituita in favore di un suo terreno sito in (OMISSIS), da tal C.A. il quale, al fine di delimitare il confine del fondo servente di sua proprieta’, aveva innalzato una serie di paletti con filo spinato che restringevano il sito occupato dall’anzidetta stradella fino ad impedire il passaggio con macchine agricole,sino ad allora praticato. Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava l’assunto attoreo e rilevava che i lavori effettuati non avevano ristretto la larghezza della stradella fissata dal titolo costitutivo della servitu’ in m. 2,50.

Istruita la causa mediante l’audizione di alcuni informatori ed indagine tecnica affidata a un ctu, il Pretore adito, con ordinanza del 20 ottobre 1998, accoglieva il ricorso, qualificato di reintegrazione, e ordinava al C. l’immediata reintegra della R. nel possesso della servitu’ di passaggio, mediante l’abbattimento della recinzione con paletti in ferro e rete metallica esistente sulla carreggiata della stradella che si dipartiva dalla strada provinciale n. (OMISSIS) e che, percorsa da nord a sud, conduceva al fondo dominante.

Con distinto ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato l’1 marzo 1999, il C., paventando il grave e irreparabile pregiudizio che la sua proprieta’ avrebbe subito dall’esecuzione della misura interdittale, chiedeva che il Pretore dichiarasse l’inefficacia del provvedimento cautelare per non aver la R. iniziato il giudizio di merito nel termine perentorio di legge.

Riuniti i procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale di Siracusa – divenuto nelle more competente a seguito della soppressione degli Uffici di Pretura, – con sentenza del 13 maggio 2003 dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla causa derivata dalla proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., a seguito dell’intervenuta rinuncia al ricorso medesimo da parte del C. e rigettava la domanda possessoria, condannando la R. al pagamento delle spese di lite.

Proposta impugnazione dalla soccombente, e costituitosi l’appellato che resisteva al gravame, con sentenza del 9 ottobre 2004 la Corte d’appello di Catania in parziale riforma della decisione di prime cure, ordinava al C. di reintegrare la R. nel possesso della servitu’ di passaggio attraverso la stradella oggetto di causa mediante l’abbattimento della recinzione e condannava il predetto alle spese del doppio grado, ponendo a suo carico anche le spese della CTU. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione C. A. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso R.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.. Rileva il ricorrente che il giudizio “de quo” avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti dei litisconsorti necessari M.S., moglie di esso C. in regime di comunione legale dei beni nonche’ di R.V. N. proprietaria del terreno sul quale insisteva la stradella gravata dalla servitu’ di passaggio e conseguentemente comproprietaria della recinzione delimitante la proprieta’ dei coniugi C..

Il motivo e’ fondato.

Osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza di legittimita’ (vedi tra le tante Cass. n. 22833/2005) in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilita’ individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarieta’ di cui all’art. 2055 c.c.; pertanto nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessita’ del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprieta’ o nel possesso di piu’ persone (nel caso di specie e’ stato ordinato l’abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica di cui erano comproprietari, oltre all’autore materiale dello spoglio C., altresi’ la moglie di costui M.S. e la R.V. N.) questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorzi necessari; infatti la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe “inutiliter data” giacche’ la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprieta’ o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non e’ configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.

Orbene, e’ pacifico che ne’ la M.S. ne’ la R.V. N. hanno partecipato al presente giudizio nelle pregresse fasi di merito, il che configura integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata ne’ dal giudice di primo grado ne’ da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1.

In tale situazione,resta viziato l’intero processo e si impone,in questa sede di legittimita’,l’annullamento delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c. (vedi tra le tante Cass. n. 3866/2004, n. 10034/2004, n. 8825/2007).

A tale stregua,assorbiti i restanti motivi di ricorso, va pertanto cassata la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa al Tribunale di Siracusa che si uniformera’ al suindicato principio di diritto, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.S. e R.V.N..

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei precedenti gradi del giudizio e del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa l’impugnata sentenza e rimette la causa al Tribunale di Siracusa. Compensa le spese dei precedenti gradi del giudizio e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA