Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3933 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso e Delib. G.M. n. 206 del 2008, dagli Avv.ti RUSSO Pasquale e

Saverio Ugolini, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv.

Guglielmo Fransoni, in Roma, Viale Bruno Buozzi, 102;

– ricorrente –

contro

CANTINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA S.C.A. – già Cantina di Castelnuovo

del Garda s.c. a r.l. – con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti

D’AYALA VALVA Francesco e Francesco Moschetti, elettivamente

domiciliata nello studio del primo in Roma, Viale Paridi, 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/21/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, Sezione Staccata di Verona n. 21, in data

19.11.2007, depositata il 07.01.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per la controricorrente, l’Avv. Francesco D’Ayala Valva;

Presente il Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha

chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per rinuncia al

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5454/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 144/21/2007, pronunziata dalla CTR di Venezia Sezione Staccata di Verona n. 21 il 09.11.2007 e DEPOSITATA il 07 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento ICI degli anni 1999 e 2000, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 1, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 156, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3, 3 bis, 4, 5 e 6, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, del D.P.R. n. 91 del 1986, commi 3, 3 bis, 4, 5 e 6, art. 29, art. 51, comma 2 e art. 87, comma 1, art. 817 c.c., D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 ed del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga rigettata.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune e riconosciuto, nel caso, la non imponibilità dei fabbricati ai fini ICI, nella considerazione: a – che erano ravvisabili, nel caso, i presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento della ruralità del fabbricato agli effetti fiscali, trattandosi di fabbricato strumentale all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’attività agricola svolta dai soci.

4 – Alle questioni poste con il ricorso, si ritiene possa rispondersi richiamando il principio, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

5 – Alla stregua delle precedenti considerazioni, e trattandosi di fabbricati pacificamente iscritti al N.C.E.U., si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Visto, in particolare, l’atto di rinuncia agli atti del giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda in data 09.12.2010, con il quale si comunica l’intervenuta definizione della lite fiscale, anche sulla base di atto Delib. G.M. 07 dicembre 2010, n. 219 e si chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

Visto l’atto di accettazione di tale rinuncia, sottoscritto dal difensore della società controricorrente ed allegato alla predetta documentazione;

Considerato che avendo le parti manifestato mancanza di interesse alla coltivazione del giudizio, lo stesso non può proseguire e va dichiarato inammissibile;

Considerato che avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla concorde volontà manifestata dalle parti, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA