Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3933 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29941/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale della Società di

Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MARITATO ed EMANUELE DE ROSE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2014 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 28/05/2014 e depositata il

09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’i 1/01 /2017 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della ordinanza in forma semplificata;

rilevato:

che la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della opposizione di R.C. avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione esercenti attività commerciali dell’INPS;

che il decisum del giudice di appello è stato fondato sulla considerazione che le attività pacificamente svolte dal R., quale amministratore della società Roi Team Consultant s.r.l., consistenti nella sottoscrizione dei contratti con i fornitori e clienti, nell’assunzione del personale, nell’organizzazione dell’attività lavorativa degli impiegati, nella gestione degli stipendi e delle ferie degli stessi, nel controllo della relativa attività, nella formazione del personale, nell’organizzazione dei processi amministrativi interni, nella cura dei contatti con il mercato, nell’acquisizione di nuovi clienti, nella gestione dell’immagine della società verso l’esterno, nell’analisi degli studi di fattibilità e pianificazione dei processi imprenditoriali, nella gestione dei crediti e degli incassi, nello sviluppo delle strategie imprenditoriali, nella gestione dei contatti con partners e consulenti esterni, non implicavano partecipazione del R. all’attività operativa della società – prestazione di consulenze, elaborazione dati, attività di formazione a favore di terzi, – con gli indispensabili caratteri di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi;

che la sussistenza in capo al R. dei requisiti per la iscrizione alla Gestione commercianti neppure era desumibile dalle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione alla gestione commercianti, la quale rifletteva la situazione in essere alla data della sua presentazione, quando la società era ancora una s.n.c. ed aveva un unico dipendente, di talchè tali dichiarazioni dovevano ritenersi superate dalla in parte qua contraria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data 2.2.6.2000 e dalla contraria domanda amministrativa del 10.8.2009 di cancellazione dalla Gestione de qua con effetti retroattivi dai 21.1.2008, data di trasformazione della s.n.c. in s.r.l.;

che era altresì infondato l’assunto dell’INPS secondo il quale il R. non avrebbe in causa tempestivamente contestato lo svolgimento di attività commerciale ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, di talchè la cartella opposta sarebbe divenuta sul punto inoppugnabile; ciò in quanto il ricorso in opposizione, depositato il 26.45.2010, prima del sopravvenire della norma di interpretazione autentica, era basato sulla tesi della inammissibilità a priori della doppia iscrizione, sennonchè con ciò la cartella era validamente impugnata con conseguente devoluzione alla cognizione del giudice del sotteso rapporto contributivo previdenziale come tale restando a carico dell’INPS quale attore sostanziale, la prova della sussistenza dei relativi presupposti;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS, anche quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., sulla base di un motivo e che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

ritenuto:

che l’unico motivo di ricorso con il quale l’INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2967 c.c., censurando la decisione per avere ritenuto, sulla base della errata interpretazione della normativa di riferimento, la insussistenza dell’obbligo contributivo del R. è manifestamente infondato alla luce delle pronunce di questa Corte rese in casi analoghi a quello in esame (cfr., tra le altre, Cass. nn. 26206 del 2015, 26205 del 2015, 24197 del 2015) alle cui motivazioni si rimanda; che in tali pronunzie è stato affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività, prevalente”. Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell’art. 1, comma 208, cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”. (Cass. SU. n. 17076 del 2011, Cass. n. 9153 del 2012, ord. n. 9803 del 2012); si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240 del 2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, conv., con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122 e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata, laddove non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale. In buona sostanza deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri; così la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato comma 203 della L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1;

che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis n. 5763 del 2002, n. 5763; n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, (Cass. 11 n. 11685 del 2012);

che, nella specie, il decisum della Corte territoriale, risulta essersi informato ai richiamati principi in quanto l’esclusione dell’obbligo contributivo in favore della Gestione commercianti è stata ancorata esclusivamente al fatto che le attività del R. inerivano alla carica di amministratore della società da questi rivestita e che comunque, anche quelle connotate da un qualche carattere operativo non presentavano un carattere preponderante (id est. prevalente) rispetto a quelle degli altri collaboratori; che, in altri termini, il giudice di appello ha ritenuto, con accertamento di merito che non è stato in alcun modo censurato, che l’attività svolta dal R. nell’ambito della società non era connotata dai requisiti di abitualità e prevalenza, così come emerso dall’attività istruttoria svolta (in cui era rimasto accertato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione non era diverso e distinto da quello di amministratore e, comunque, aveva una valenza del tutto secondaria rispetto agli altri fattori produttivi);

che tale assunto è del tutto coerente con il parametro normativo di verifica dell’obbligo della iscrizione alla Gestione commercianti rappresentato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1,comma 203; nè, di per sè, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda;

che alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato;

che non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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