Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3933 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27588-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALENTINO VIALI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimate –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO

che:

– la Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 26/2018 depositato il 16/3/2018, ha respinto il reclamo di S.G. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni dell’Umbria, con il quale era stata respinta la sua domanda di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, quale genitore della minore S.E., nata a (OMISSIS);

– in particolare, la Corte d’appello, rilevato che l’interesse tutelato dalla suddetta disposizione non è quello del genitore alla permanenza nel territorio dello Stato, ma quello del minore a rimanere in Italia, ha condiviso il giudizio già espresso dal Tribunale, in ordine all’assenza di trauma della minore conseguente all’allontanamento del padre, atteso che la stessa vive già da molti anni con la madre a Roma, a seguito della separazione dei genitori (risultando la stessa “coinvolta in una rete di affetti – della madre e dei parenti con cui vive”), mentre il rapporto con il padre è stato coltivato solo negli ultimi tempi, cosicchè esso, se interrotto, non avrebbe potuto essere foriero di traumaticità; inoltre, ad avviso della Corte territoriale, emergeva “la palese non idoneità educativa del ricorrente… più volte condannato per reati relativi al commercio di sostanze stupefacenti” e, da ultimo, in via non definitiva, “per reati concernenti la famiglia – maltrattamenti-“; non decisiva risultava, al riguardo, la relazione psicologica di parte prodotta;

– avverso il suddetto decreto (asseritamente comunicato via PEC il 16/03/2018 ma non in forma integrale) S.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato via PEC il 14/09/2018) nei confronti del Procuratore Generale presso la Procura Generale della corte d’appello di Perugia (che non svolge attività difensiva);

– il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 286 del 1998, art. 31, dell’art. 3 della Convenzione di New York del 20/11/1989, ratificata in Italia dalla 1.176/1991, denunciando che la Corte d’appello non aveva tenuto conto dell’interesse preminente della minore a vedersi assicurato il suo inviolabile diritto ad avere un padre presente sul territorio, dimostrato da una relazione psicologica di parte redatta da psicoterapeuta, prodotta in giudizio, ove evidenziata la possibilità che la minore risentisse, per effetto dell’allontanamento del padre, di un disturbo d’ansia da separazione con la presenza di tratti depressivi; con il secondo motivo, si lamenta poi l’insufficiente, contraddittoria motivazione sulla sussistenza di un danno grave per la minore;

Rilevato che:

– a seguito di ordinanza interlocutoria n. 29802/2018 di questa Corte, le Sezioni Unite sono state investite di questione interpretative relative all’art. 31 T.U.I., comma 3, cosicchè è opportuno rinviare la decisione sul ricorso, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

PQM

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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