Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3932 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3932 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 20840-2017 proposto da:
ANJUM SOHAIL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FILIPPO MARCHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato
GUGLIELMO PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA
CRISTINA TARCHINI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 156/2017 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 02/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

Data pubblicazione: 19/02/2018

FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 2 febbraio 2017, la Corte d’Appello
di Brescia, ha confermato il rigetto delle istanze, volte in via
gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto
alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria

esposto di essere fuggito dapprima dalla regione del Punjab e
poi da Karachi, per il timore di ritorsioni da parte di
componenti del gruppo di terroristi che avevano commesso un
attentato alla fabbrica ove lui lavorava e che avrebbe saputo
riconoscere. Per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso il richiedente, con due motivi, con cui, rispettivamente,
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.Igs.
n. 251 del 2007; e la nullità della sentenza per omesso esame
della domanda di protezione umanitaria. Il Ministero non ha
depositato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
motivazione in forma semplificata.
2. La sentenza fonda la sua tesi sfavorevole al ricorrente,
limitandosi ad escludere la credibilità del suo racconto, per le
rilevate incoerenze. Così opinando, la Corte territoriale non si è
attenuta ai principi (Cass. n. 26921 del 2017; n. 8282 del
2013; n. 16202 del 2012) secondo cui la credibilità soggettiva
del richiedente non è frutto di soggettivistiche opinioni del
giudice di merito, ma va svolta alla stregua dei criteri stabiliti
nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, co 3 lett. c), che impongono
di verificare: a) l’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda; b) la deduzione di un’idonea
motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; c) la non
Ric. 2017 n. 20840 sez. M1 – ud. 16-01-2018
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avanzate dal cittadino pakistano Anjum Sohail, il quale aveva

contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del
paese; d) la presentazione tempestiva della domanda; e)
l’attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto
“della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all’età,

di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i
pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate
nel d.lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di
esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi.
3. Sotto altro profilo, la credibilità delle dichiarazioni del
richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di
mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su
aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare
scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione
dell’attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di
merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento.
4. Il caso ricorre nella specie, come sottolinea il ricorrente, in
quanto l’evento relativo all’attentato alla fabbrica presso la
quale egli lavorava risulta documentato e nella denuncia viene
dato conto della sua presenza nel luogo, e tale evento non è
stato ritenuto insussistente da parte dei giudici a quo
5. Anche il secondo motivo è fondato non avendo la Corte
di merito esaminato in alcun modo l’esistenza di “gravi motivi
di carattere umanitario”. Nella giurisprudenza di legittimità la
protezione “umanitaria” ha carattere atipico e residuale, nel
senso che copre tutta una serie di situazioni, da individuare
caso per caso, quando) pur non sussistendo i presupposti per il
riconoscimento della tutela tipica

(status

di rifugiato o

protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione
e debba perciò provvedersi all’accoglienza del richiedente che
Ric. 2017 n. 20840 sez. M1 – ud. 16-01-2018
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e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese

si trovi in una condizione di “vulnerabilità” (Cass. n. 15466 del
2014; n. 26566 del 2013).
5. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello
di Brescia, in diversa composizione, provvederà, anche, a
liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018
Il P sidente

P.Q.M.

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