Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3932 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MARCO POLO 84, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE LINDA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINELLI

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

S.P. (OMISSIS), quale erede di S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato PANSINI GIOVANNA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VIRGILI VALENTE LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1231/2 004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato MARTINELLI Francesco, difensore del ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3 gennaio 2003 D.M. proponeva gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Livorno il 18 luglio 2002 nella causa promossa da S.A. e con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dal predetto esso D.:

1) era stato dichiarato tenuto ad eliminare l’aggetto di gronda che impediva la sopraelevazione della proprieta’ S. in (OMISSIS);

2) era stato dichiarato obbligato a ripristinare la finestra cosi’ come era in precedenza al piano terreno dell’immobile in (OMISSIS), trasformata in porta d’accesso;

3) era stato dichiarato tenuto a demolire la parte di garage costruita sulla corte comune;

4) era stato dichiarato tenuto ad arretrare la fioriera che impediva il transito di auto per accedere alla proprieta’ S.A..

Con la stessa decisione il S.A., in accoglimento della riconvenzionale proposta dal D., era stato condannato ad arretrare il muro di confine alla distanza di mt 3 quale distanza legale ex artt. 905 e 907 c.c. nonche’ alla rimozione del cancello posto sulla corte comune, mentre le spese del giudizio erano state interamente compensate tra le parti.

Deduceva l’appellante:

A) con riferimento alla gronda,che la stessa non avrebbe dovuto essere computata ai fini delle distanze, trattandosi di mero sporto che esso D. si era dichiarato disposto a rimuovere in caso di sopraelevazione da parte del S.A.;

B) con riferimento alla trasformazione della finestra in porta, che non si era verificata alcuna costituzione di servitu’ in quanto l’uso della cosa comune non era stato mutato,ma soltanto della migliore utilizzazione della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.;

C) con il riferimento al garage, che il primo giudice non aveva tenuto conto dell’eccezione riconvenzionale svolta in ordine all’intervenuto acquisto per usucapione della striscia occupata, provata testimonialmente;

D) che controparte non aveva ne’ dimostrato ne’ dedotto di aver acquistato un diritto di servitu’ sul terreno in questione, di esclusiva proprieta’ di esso appellante.

Si costituiva l’appellato deducendo a sua volta:

a) con riferimento alla gronda,che la lesione del diritto di sopraelevazione sussisteva indipendentemente dalla sua attualita’;

b) con riferimento alla trasformazione della finestra in porta, che una servitu’ di veduta era stata trasformata in servitu’ di passo;

c) con riferimento al garage che la impugnata decisione avrebbe dovuto essere considerata condivisibile in quanto fondata sulle risultanze della ctu;

d) con riferimento alla fioriera che la stessa riduceva l’ingresso al vialetto di proprieta’ comune.

Con sentenza del 13 settembre 2004 la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata che confermava nel resto rigettava la domanda proposta dal S.A. attinente al richiesto arretramento delle fioriere e condannava l’appellante al pagamento in favore di controparte dei tre quarti delle spese del grado che compensava nel residuo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione D. M. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso S.P. quale erede di S. A., nelle more deceduto.

Il ricorrente ha presentato (Ndr: testo originale non comprensibile) sulle conclusioni del p.g..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa motivazione e violazione dell’art. 1102 c.c. circa il diritto del ricorrente di poter modificare la finestra in porta.

Osserva il ricorrente che sul punto nessuna parola e’ stata spesa dalla Corte del merito circa i motivi d’appello sufficientemente esposti nell’atto d’impugnazione e poi nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.

Nei precedenti scritti difensivi esso D. aveva infatti sostenuto di aver agito in conformita’ all’art. 1102 c.c. essendo la corte oggetto di causa comune ai fabbricati di proprieta’ di ambedue le parti in causa ed essendo suo diritto trame una maggiore utilita’ nel rispetto dei principi dettati dalla suindicata norma.

La doglianza non puo’ essere accolta.

Invero, nella parte espositiva della qui gravata pronunzia,vi e’, contrariamente all’assunto dell’attuale ricorrente, un chiaro richiamo al motivo d’appello concernente la trasformazione della finestra in porta, sostanziantesi nella deduzione che nel caso di specie non si era verificata alcuna costituzione di servitu’ in quanto l’uso della cosa comune non era stato mutato,stante la migliore utilizzazione di essa ai sensi dell’art. 1102 c.c..

E nel disattendere tale prospettazione difensiva la Corte territoriale, con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, e pertanto incensurabile nell’attuale sede, ha osservato che la modificazione della finestra prospiciente la corte comune in una porta di accesso aveva comportato la trasformazione di una servitu’ di veduta in una servitu’ di passo e quindi anche dell’utilizzazione della corte da parte del D., poiche’ all’uso ad esso spettante precedentemente della stessa corte se ne era aggiunto un altro, prima insussistente e cioe’ quello di passo per accedere alla sua proprieta’ personale.

Con il secondo mezzo si deduce contraddittorieta’ della motivazione in ordine all’eccezione riconvenzionale di usucapione del garage costruito su parte della corte comune.

Rileva il ricorrente che il giudice di secondo grado aveva ritenuto che esso D. non avesse provato l’acquisto per usucapione della parte di terreno occupata dal garage, in netto contrasto con quanto affermato nel giudizio di primo grado all’udienza del 31.10.2000 da tutti i testimoni secondo i quali il garage era stato costruito dal ricorrente medesimo oltre venti anni prima dell’inizio della causa.

Il motivo e’ infondato.

La Corte toscana aveva osservato, in ordine al terzo motivo del gravame di merito attinente al garage che, contrariamente a quanto affermato dal D., l’istruttoria esperita non aveva consentito di accertare il dedotto intervenuto acquisto per usucapione da parte del predetto della striscia di terreno da lui occupata,oggetto di causa.

Ebbene, per contrastare tale statuizione, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, avrebbe dovuto riportare per esteso le testimonianze di cui al verbale d’udienza di prime cure che avvaloravano la propria tesi difensiva del decorso del tempo utile ad usucapire, non bastando il generico richiamo a tale evento contenuto nel motivo d’impugnazione.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di S.P., quale erede di S.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 oltre ad Euro 1000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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