Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3932 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15257-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DALL’ASTA CARLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di

procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MATANO

GIUSEPPE, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, SCIPLINO

ESTER ADA, DE ROSE EMANUELE;

– controricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 469/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO CHE:

la Corte d’appello di Brescia con sentenza n. 469 del 2017 accoglieva l’appello di V.M. avverso la decisione di primo grado ed, in riforma della stessa, dichiarava l’estinzione del credito oggetto della cartella esattoriale notificata alla predetta V. per intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella stessa;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;

ha resistito, con controricorso, l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I.;

V.M. è rimasta intimata;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO CHE:

con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.; assume che, a seguito della mancata opposizione della cartella, stante la natura di titolo esecutivo del ruolo, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per lactio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine di prescrizione decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c. e non quello quinquennale applicato dalla Corte di merito;

osserva, inoltre, che, con la formazione del ruolo, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo medesimo, inglobate in un unico credito pecuniario cumulativo in relazione al quale, in assenza di diverse previsioni per l’azione di riscossione, non può che trovare applicazione il termine di prescrizione decennale;

con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17,18,19 e 20, osservando che, dal citato art. 20, emerge che il legislatore ha individuato nel termine di dieci anni la prescrizione generale del diritto alla riscossione dei crediti, una volta che sia stato attivato il procedimento di iscrizione a ruolo e affidato il ruolo medesimo all’Agente della riscossione, a prescindere dalla natura di detti crediti;

le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poichè sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (Cass. n. 7155 del 2017);

in relazione al primo motivo, soccorre, in particolare, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;

allo stesso modo, quanto al secondo motivo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, secondo soccombenza, in favore dell’INPS;

nulla si provvede in relazione all’intimata V. che non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’INPS, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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